Cassazione Civile, Ordinanza n. 36931/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
Una parte aveva agito davanti al Tribunale per ottenere la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti da un accertato sconfinamento, già oggetto di precedente sentenza dello stesso Tribunale. La domanda era stata rigettata perché il giudice di merito aveva ritenuto che il risarcimento dovesse essere richiesto nel primo giudizio. Avverso la sentenza di primo grado la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; il secondo per vizi della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La controparte ha resistito con controricorso. La Corte, rilevata la trattazione camerale non partecipata e la proposta di manifesta inammissibilità, ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata in primo grado dal Tribunale e che, in mancanza di un valido accordo tra le parti per omettere l’appello, non fosse consentito il ricorso per cassazione diretto (per saltum) ai sensi dell’art. 360, comma 2, c.p.c. Inoltre ha escluso che la decisione potesse essere qualificata come sentenza resa in unico grado, idonea al ricorso immediato ex art. 111, comma 7, Cost., non trattandosi di opposizione agli atti esecutivi o di altro rito che preveda tale regime. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come base del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come base del secondo motivo di ricorso per vizi della sentenza o del procedimento.
La Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione diretto contro sentenza di primo grado è ammissibile solo in presenza di un valido accordo delle parti che renda non appellabile la sentenza.
art. 111, comma 7, Cost.
È richiamato per escludere che la sentenza impugnata fosse ricorribile immediatamente in cassazione come decisione resa in unico grado.
È citato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diretto contro una sentenza pronunciata in primo grado è inammissibile se manca un valido accordo processuale tra le parti o tra i difensori muniti di procura speciale che renda la sentenza non appellabile.
- La mera procura ad litem non è sufficiente a fondare l’accordo necessario per il ricorso per saltum in cassazione contro la sentenza di primo grado.
- La ricorribilità immediata ex art. 111, comma 7, Cost. presuppone che la decisione abbia natura di sentenza in unico grado; tale qualificazione non può essere estesa oltre i casi previsti dall’ordinamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico della parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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