Cassazione Penale, Sentenza n. 37145/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha confermato il trattenimento di una missiva inviata dal detenuto sottoposto al regime 41-bis e destinata a Multari Roberta. Il trattenimento era motivato dalla presenza, nel testo della missiva, di un "cuoricino" contenente iniziali (N.R.D.M.N.) ritenute potenzialmente idonee a veicolare messaggi criptici verso l'esterno. Turiano deduceva: (i) incompatibilità del Presidente del Collegio perché avrebbe redatto il provvedimento impugnato; (ii) carenza di motivazione del trattenimento, producendo memoria esplicativa secondo cui le iniziali corrisponderebbero ai nomi dei familiari e non a codici illeciti. In ricorso straordinario ex art. 625-bis, ha poi sostenuto errori di fatto e di competenza funzionale (competenza del Tribunale e non della Corte d'appello).
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile: il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è applicabile soltanto alle pronunce che intervengono a stabilizzare il giudicato e non ai provvedimenti in fase di esecuzione o sorveglianza come il trattenimento della corrispondenza; di conseguenza la Corte non ha esaminato nel merito le questioni di incompatibilità o di valutazione delle iniziali. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto è limitato alle pronunce che stabilizzano il giudicato; non è applicabile ai provvedimenti in fase di esecuzione o sorveglianza che non incidono sulla formazione o fissità del giudicato.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e applicazione di sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende).
Regime detentivo speciale che giustifica maggiori restrizioni e controlli sulla corrispondenza del soggetto, elemento fattuale alla base del trattenimento della missiva.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla competenza funzionale per il reclamo; la Corte ha ritenuto irrilevante la questione ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammissibile solo per provvedimenti che stabilizzano il giudicato; non è lo strumento appropriato per impugnare provvedimenti di esecuzione o sorveglianza (es. trattenimento della corrispondenza).
- Il trattenimento della corrispondenza di detenuti in regime 41-bis può essere legittimamente motivato su basi di ordine e sicurezza quando il contenuto lascia spazio a possibili messaggi criptici; la motivazione deve comunque valutare il linguaggio e il contesto.
- Questioni processuali come l'incompatibilità del giudice o la competenza funzionale vanno contestate con rimedi adeguati e tempestivi; tuttavia, anche rilevandole, l'ammissibilità del mezzo straordinario resta condizionata dalla natura della pronuncia impugnata.
- La difesa, quando allega che simboli o abbreviazioni sono riferibili a nominativi familiari, deve fornire elementi probativi chiari e coerenti (es. documentazione anagrafica o corrispondenza esplicativa) per contrastare la valutazione di pericolosità comunicativa.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta rischi economici per il ricorrente (spese processuali e sanzione pecuniaria); valutare sempre l'ammissibilità formale del rimedio prima di proporre ricorso straordinario.
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