Cassazione Penale, Sentenza n. 45014/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: Vitale e Gualano contestavano in particolare il trattamento sanzionatorio (riconoscimento della recidiva e aumenti per continuazione, nonché motivazione della pena e presunta prescrizione); i due Urgesi deducevano carenza di motivazione sulla prova della responsabilità e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; Carnemolla contestava la qualificazione del suo comportamento come esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. n. 385), sostenendo si trattasse di un mutuo individuale e non di attività rivolta al "pubblico" né professionale; Pernorio censurava la valutazione delle prove (intercettazioni e documentazione contabile), sostenendo che la decisione si fondasse su mere congetture e su una errata identificazione della propria posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Vitale, Gualano, Roberto Urgesi, Enrico Urgesi e Pernorio: per Vitale e Gualano perché gli istituti controversi (ricaduta della recidiva, aumento per continuazione, equilibrio aggravanti/attenuanti) erano parte di un accordo/concordato con il Procuratore generale e non potevano essere contestati; per i due Urgesi perché le doglianze sulla responsabilità erano state in gran parte rinunciate e, in ogni caso, i motivi erano generici; per Pernorio perché il gravame si riduceva ad una rivalutazione dei fatti vietata in sede di legittimità. Il ricorso di Carnemolla è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto un uso inadeguato dei principi sul reato di esercizio abusivo di attività finanziaria non accertando compiutamente il requisito della "professionalità" (esercizio abituale, minima organizzazione strumentale o carattere rivolto al pubblico). Per Carnemolla la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Inoltre, i ricorrenti dichiarati inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
Norma che delimita l'oggetto del sindacato della Corte di Cassazione (motivi di ricorso ammessi). La Corte ha applicato il principio per escludere la rinnovazione di questioni di fatto e per richiedere motivi non generici e giuridicamente apprezzabili.
Norma che disciplina il patteggiamento/concordato con il Procuratore generale. La Corte ha ricordato che, quando la pena è concordata, il giudice può solo verificare la legalità della pena e non ridiscutere i termini dell'accordo.
art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (TUB)
chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112
Per configurare il reato è necessario il requisito della "professionalità" (esercizio abituale e non occasionale, seppur con minima organizzazione) o comunque un'attività rivolta ad un numero non predeterminato di soggetti. Il singolo o occasionale atto di finanziamento non è sufficiente.
Normativa sul contratto di mutuo richiamata nel ricorso di Carnemolla per sostenere la liceità dell'operazione come rapporto civilistico tra privati (mutuo chirografario) e non attività finanziaria abusiva.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in ordine al tipo di trattazione cartolare dei ricorsi in Cassazione (trattazione in forma cartolare).
Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare i ricorrenti le cui doglianze sono state ritenute infondate o manifestamente inammissibili.
Massime di principio
- Se la pena o elementi del trattamento sanzionatorio sono stati concordati con il Procuratore generale (patteggiamento/concordato), il ricorrente non può in Cassazione contestare quegli aspetti che fanno parte dell'accordo: il giudice di legittimità verifica solo la legalità formale della pena, non la sua congruità.
- Per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 TUB) il pubblico ministero deve provare il requisito della "professionalità": esercizio abituale/non occasionale, anche con minima organizzazione o carattere rivolto a soggetti non determinati. Prestiti occasionali o un singolo rapporto personale difficilmente integrano il reato senza elementi aggiuntivi.
- La Corte di Cassazione non è sede per la riconsiderazione dei fatti o per una rivalutazione delle prove; i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili.
- Le doglianze generiche (non specificamente fondate su punti di diritto o di fatto esplicitati) sono soggette a inammissibilità: i motivi devono indicare e argomentare le censure in termini chiari e giuridicamente apprezzabili.
- Se il giudice di legittimità riscontra che manca un elemento essenziale del reato (es.: il requisito della professionalità per l'abusivismo finanziario) la sentenza di merito può essere annullata senza rinvio con la statuizione che il fatto non sussiste.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o che violano i limiti del sindacato di legittimità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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