Cassazione Civile, Ordinanza n. 08137/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'esecuzione immobiliare con pignoramento presso terzi: a seguito dell'ordinanza di assegnazione di una somma in favore del creditore procedente, l'Ufficio ha liquidato l'imposta di registro applicando l'aliquota proporzionale dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, qualificando l'atto come cessione di credito. L'istituto di credito ha impugnato l'avviso sostenendo che l'ordinanza di assegnazione, quale atto meramente esecutivo, dovesse essere tassata in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), della tariffa, perché non recava trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. In cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della tariffa, insistendo sulla natura non traslativa dell'assegnazione, sulla pretesa inapplicabilità della tassazione proporzionale agli atti esecutivi e sulla denunciata violazione dell'art. 23 Cost. per asserita mancanza di base legale del prelievo proporzionale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendo infondato il motivo unico. Ha aderito all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. ha autonoma rilevanza fiscale rispetto al titolo esecutivo e va assoggettata a imposta di registro proporzionale, perché rientra tra i provvedimenti giudiziari aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte I, del d.P.R. n. 131/1986, e non nella previsione della lett. d) invocata dalla ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la violazione dell'art. 53 Cost., ribadendo la legittimità dell'imposta d'atto e la possibilità di valorizzare, ai fini dell'imposizione, gli effetti giuridici dell'atto registrato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 della Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%
non si applica all'ordinanza di assegnazione del credito come mera cessione di credito; la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto
art. 8, comma 1, lett. a), Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
si applica ai provvedimenti giudiziari aventi effetti traslativi, tra cui l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., con tassazione proporzionale
art. 8, comma 1, lett. d), Tariffa, parte I, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
non è la disposizione applicabile all'ordinanza di assegnazione, perché concerne provvedimenti diversi da quelli aventi effetto traslativo e non giustifica la misura fissa invocata
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per il regime di registrazione degli atti giudiziari e per la tassazione autonoma del provvedimento di assegnazione
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel pignoramento presso terzi ha natura e effetti traslativi rilevanti ai fini dell'imposta di registro
richiamato tra le disposizioni che individuano i provvedimenti di assegnazione rilevanti ai fini della tariffa
richiamato tra le disposizioni che individuano i provvedimenti di assegnazione rilevanti ai fini della tariffa
richiamato tra le disposizioni che individuano i provvedimenti di assegnazione rilevanti ai fini della tariffa
richiamato tra le disposizioni che individuano i provvedimenti di assegnazione rilevanti ai fini della tariffa
richiamato tra le disposizioni che individuano i provvedimenti di assegnazione rilevanti ai fini della tariffa
richiamato sia per la proposta di definizione accelerata sia per la decisione in camera di consiglio nel procedimento semplificato
richiamato in relazione alla composizione del collegio nella procedura accelerata
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta accelerata
art. 53 Cost.
la tassazione autonoma e proporzionale dell'ordinanza di assegnazione non viola il principio di capacità contributiva
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato per affermare che, quando l'atto da registrare è una sentenza, rilevano contenuto ed effetti dell'atto e non elementi estranei
fondamento della condanna della ricorrente alle somme ulteriori per lite ritenuta infondata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione del credito nel pignoramento presso terzi, pur inserita nel procedimento esecutivo, ha autonoma rilevanza ai fini dell'imposta di registro e non va tassata solo in relazione al titolo esecutivo presupposto.
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto dipende dai suoi effetti giuridici: se l'atto di assegnazione produce effetti traslativi o assimilabili, si applica la tassazione proporzionale prevista per i provvedimenti aventi tali effetti.
- La misura fissa prevista per gli atti giudiziari privi di trasferimento, condanna o accertamento di diritti patrimoniali non si applica quando il provvedimento realizza un effetto dispositivo sul credito assegnato.
- Non è fondata la tesi della duplicazione d'imposta solo perché anche il titolo esecutivo è registrato: titolo e ordinanza sono atti distinti, ciascuno idoneo a produrre autonomi effetti giuridici e tributari.
- La tassazione dell'atto giudiziario in base ai suoi effetti giuridici, senza ricorrere a elementi estranei, è compatibile con il principio di capacità contributiva e con la natura di imposta d'atto del registro.
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