Cassazione Civile, Ordinanza n. 25084/2022 del 22/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Una parte aveva citato l'altra chiedendo la condanna al rilascio di un appezzamento di terreno sito in Filicudi e il risarcimento del danno. Il convenuto aveva resistito alla domanda e proposto in riconvenzionale l'accertamento dell'usucapione del bene. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la riconvenzionale e aveva accolto la domanda di rilascio. In appello, la decisione era stata confermata e l'appello incidentale sulla domanda risarcitoria era stato rigettato. In cassazione il soccombente ha proposto cinque motivi: (1) contestava la qualificazione della domanda avversaria come personale di restituzione e non come rivendicazione, con conseguente errata applicazione del regime probatorio; (2) deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. perché la domanda dell'attore sarebbe stata già decisa con una precedente sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 442/2001, che aveva rigettato la domanda relativa al medesimo bene; (3) censurava l'ammissibilità della produzione in appello della copia della precedente sentenza passata in giudicato, depositata oltre i termini istruttori; (4) lamentava l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo che il giudizio precedente avesse riguardato solo una detenzione e non un possesso idoneo a interrompere l'usucapione; (5) deduceva vizio di motivazione e violazione di varie norme processuali e sostanziali per mancato confronto della Corte d'appello con le censure svolte in gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il terzo, ha accolto il secondo e ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che, una volta qualificata la domanda come azione personale di restituzione, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se la precedente sentenza n. 442/2001 integrasse un giudicato esterno tra le stesse parti, avente ad oggetto lo stesso bene e lo stesso risultato sostanziale della restituzione. La questione dell'usucapione e del preteso effetto interruttivo del precedente giudizio è rimasta assorbita dal rinvio.
Norme richiamate
richiamato per distinguere l'azione di rivendicazione dall'azione di restituzione e per escludere che la domanda attrice fosse una rivendica
richiamato in relazione al diverso regime dell'onere della prova tra azione reale e azione personale di restituzione
invocato nel primo motivo per denunciare un'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato dalla Corte come corretto vizio da dedurre quando l'errore nell'interpretazione della domanda si traduce in nullità processuale o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per l'ipotesi in cui l'errore attenga all'omessa considerazione di un fatto allegato e non contestato decisivo
richiamati nel terzo motivo per contestare la produzione tardiva del documento relativo al giudicato esterno
richiamato come norma sull'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ha ritenuto che il giudicato esterno fosse rilevabile d'ufficio e andasse verificato dal giudice di merito
richiamato con riferimento ai termini di produzione documentale nel primo grado
richiamato nel quarto motivo in tema di usucapione
richiamato nel quarto motivo in tema di usucapione e di interruzione del possesso utile
richiamato nel quarto motivo per sostenere l'inesistenza dell'effetto interruttivo della domanda precedente sull'usucapione
Massime di principio
- L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta avendo riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dai fatti allegati e dallo scopo pratico perseguito, non dalle sole espressioni letterali usate dall'attore.
- La distinzione tra azione di rivendicazione e azione personale di restituzione dipende dal petitum e dalla causa petendi: nella prima l'attore chiede il riconoscimento della proprietà e deve fornire la relativa prova; nella seconda mira solo alla riconsegna del bene e non è gravato dalla probatio diabolica tipica della rivendica.
- La contestazione del convenuto che rivendichi la proprietà del bene non trasforma automaticamente in azione reale una domanda originariamente proposta come personale di restituzione, né muta l'onere probatorio dell'attore.
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essere considerato dal giudice anche se la relativa sentenza venga prodotta oltre i termini istruttori, purché emerga dagli atti di causa.
- Quando esiste una precedente decisione tra le stesse parti che ha definito una domanda avente il medesimo oggetto sostanziale e la medesima utilità finale, il giudice deve verificare l'eventuale efficacia preclusiva del giudicato esterno.
- In tema di usucapione, il giudizio sulla natura del possesso o della detenzione e sull'eventuale interruzione del termine deve essere verificato solo se non risulti precluso da un giudicato esterno sulla medesima vicenda sostanziale.
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