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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9622/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità del riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 3/10/2024 (conto corrente, carta prepagata, fondi comuni, immobile in Abbasanta e altri beni fino a €47.514,69) per carenza di fumus e periculum, illogicità e carenza di motivazione del decreto genetico, nullità del sequestro per inapplicabilità della futura confisca. Si deducevano violazioni di norme processuali (tra cui art. 324, 568, 591, 373, 357 c.p.p. e 100 disp. att.) e si sosteneva che l'interesse al riesame sussisteva anche se il sequestro non fosse stato integralmente eseguito, atteso che la P.G. aveva già posto in essere attività che avevano bloccato l'operatività dei conti e era stata notificata la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio. In motivazione la Corte ha escluso la censura per 'manifesta illogicità' (inammissibile in Cassazione contro ordinanze ex art. 324 c.p.p. ai sensi dell'art. 325, comma 1) e ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse fondandosi sulla mancata prova dell'esecuzione del sequestro. La Corte ha invece accertato la presenza negli atti di una notifica del decreto al ricorrente del 23/10/2024 (quindi precedente alla richiesta di riesame), elemento che denota un inizio di esecuzione e incide sulla sussistenza dell'interesse a proporre il riesame; per tale ragione ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale. Gli altri profili di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di riesame; la Corte richiama la corretta funzione del riesame e la competenza del Tribunale per il nuovo esame (anche richiamando il comma 5 per la competenza al rinvio).

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio sul riesame.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'interesse e la legittimazione all'impugnazione; la Corte considera che l'interesse può sussistere anche quando si è avuto un concreto inizio di esecuzione o attività che limitano la disponibilità dei beni.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che in Cassazione, avverso ordinanze rese ai sensi dell'art. 324 c.p.p., il ricorso è ammesso solo per violazione di legge: perciò la censura per 'manifesta illogicità della motivazione' è inammissibile.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'indagato è sottoposto a indagini; citata quale reato contestato nel procedimento che ha dato luogo al sequestro preventivo.

  • art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso come possibile riferimento procedurale; dalla decisione non emerge applicazione specifica se non nella cornice dei motivi dedotti.

  • art. 373 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso tra le norme processuali contestate; la decisione ha tuttavia risolto il profilo principale (inammissibilità) senza entrare in merito analitico a tutte le questioni richiamate.

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso; dalla sentenza emerge che ulteriori profili sono stati assorbiti dopo l'annullamento e rinvio sul punto principale.

  • art. 100 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso come riferimento normativo; la Corte non sviluppa un'interpretazione estesa nella motivazione, avendo deciso sulla carenza di valutazione dell'esecuzione da parte del Tribunale.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse richiede un accertamento effettivo dell'assenza di qualunque effetto esecutivo: atti di notifica o altre attività che limitano la disponibilità dei beni possono essere idonei a dimostrare l'interesse al riesame.
  • L'interesse a ottenere il riesame può sussistere anche prima dell'esecuzione materiale del sequestro, quando siano state intraprese attività dalla P.G. che concretamente incidono sulla disponibilità dei beni (es. blocco conti, notifiche).
  • In Cassazione non è possibile censurare la ‘manifesta illogicità della motivazione’ delle ordinanze ex art. 324 c.p.p.; il ricorso è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 1.
  • Il giudice che dichiara l'inammissibilità deve verificare gli atti del fascicolo conoscibili d'ufficio (es. verbali di notifica/esecuzione) prima di escludere l'interesse dell'impugnante.
  • In presenza di un errore materiale o di una omessa valutazione di atti rilevanti (es. notifica di esecuzione), la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio sul punto, lasciando assorbiti gli altri profili.

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