Cassazione Penale, Ordinanza n. 32937/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna alla pena di quattro mesi di arresto ed euro 14.000 di multa per avere realizzato opere di terrazzamento su una collina senza il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile, in area sottoposta a rischio idrologico e a vincolo paesaggistico. Gli interventi consistevano nella realizzazione di dieci terrazzamenti, mediante movimenti di terra, disboscamento e taglio della scarpata, con modifica permanente dell'assetto urbanistico e paesaggistico. Una ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo di avere prodotto in appello una sentenza di assoluzione del Tribunale relativa ai medesimi fatti. L'altro ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo che il giudice non avrebbe considerato il sopravvenuto rilascio di una concessione o permesso di costruire in sanatoria, e ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 649 c.p.p. La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati: quanto al ne bis in idem, la sentenza precedente era stata prodotta senza prova del suo passaggio in giudicato, requisito necessario per l'applicazione della norma; la questione avrebbe potuto essere eventualmente fatta valere mediante incidente di esecuzione. Quanto alla sanatoria, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui gli interventi non rientravano nell'edilizia libera per il solo fatto di essere connessi ad attività agricola e che il titolo postumo era manifestamente illegittimo, poiché l'area era sottoposta a vincolo paesaggistico e mancava la necessaria autorizzazione paesaggistica. Il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non aveva pertanto efficacia sanante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, qualificandoli come manifestamente infondati. Ha escluso che potesse essere esaminata l'eccezione di ne bis in idem in assenza della prova dell'irrevocabilità della precedente sentenza di assoluzione, precisando che la questione restava eventualmente proponibile davanti al giudice dell'esecuzione. Ha inoltre ritenuto privo di efficacia sanante il permesso di costruire rilasciato successivamente, in quanto mancava una valida autorizzazione paesaggistica e gli interventi avevano inciso stabilmente sull'assetto urbanistico e paesaggistico di un'area sottoposta a vincoli. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base del capo di imputazione relativo agli interventi edilizi eseguiti in area vincolata.
La disposizione è richiamata in relazione all'obbligo di deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile.
La disposizione è richiamata nell'ambito della contestazione relativa alla realizzazione degli interventi in area soggetta a disciplina sismica.
La disposizione è richiamata quale norma sanzionatoria collegata alla violazione degli obblighi previsti dalla normativa sismica.
Il divieto di un secondo giudizio presuppone che il precedente proscioglimento o la precedente condanna siano divenuti irrevocabili; in mancanza della prova del giudicato, la questione non può essere utilmente esaminata nel giudizio di legittimità e può eventualmente essere proposta con incidente di esecuzione.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di non colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'applicazione del divieto di un secondo giudizio richiede la prova che il precedente proscioglimento o la precedente condanna siano divenuti irrevocabili; la mera produzione della sentenza precedente, senza prova del passaggio in giudicato, non consente di accogliere l'eccezione.
- La questione relativa alla possibile violazione del ne bis in idem, non esaminata nel giudizio di cognizione per mancanza della prova dell'irrevocabilità del precedente provvedimento, può essere fatta valere mediante incidente di esecuzione quando ne ricorrano i presupposti.
- Interventi di movimentazione del terreno, disboscamento e realizzazione di terrazzamenti che modificano stabilmente l'assetto urbanistico e paesaggistico non rientrano nell'edilizia libera per il solo fatto di essere connessi all'esercizio di un'attività agricola.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio postumo del permesso di costruire non produce efficacia sanante se manca una valida autorizzazione paesaggistica.
- La realizzazione di opere in area caratterizzata da elevata pericolosità idraulica o da rischio di frana e sottoposta a vincolo paesaggistico può fondare l'affermazione di responsabilità per violazione della disciplina edilizia e sismica quando gli interventi determinino una modifica permanente dei luoghi.
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