Cassazione Penale, Ordinanza n. 18681/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ufficio giudiziario)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato una richiesta di applicazione dell'art. 669 c.p.p. e la conseguente revoca di una precedente sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso. La domanda era fondata sull'assunto che la condanna per il reato associativo riguardasse un fatto per il quale l'interessato era già stato giudicato e condannato, con possibile preclusione da giudicato. Il ricorso contestava, in sostanza, la mancata applicazione del principio del ne bis in idem in relazione alla sovrapposizione temporale delle condotte associative e alla formazione del giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata perché, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato alla data finale indicata nell'imputazione, ovvero a quella diversa ritenuta in sentenza, o, in caso di contestazione aperta, alla data della pronuncia di primo grado. Ne segue che la successiva prosecuzione della medesima condotta non può fondare una revoca del giudicato, ma rileva soltanto ai fini dell'eventuale continuazione. La preclusione derivante dal giudicato richiede quindi la sovrapponibilità dei periodi di partecipazione all'associazione. Poiché il ricorso riproponeva una questione già risolta in senso contrario dalla giurisprudenza consolidata senza apportare argomenti nuovi, la Corte ha applicato anche la conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della richiesta di revoca della sentenza di condanna in sede esecutiva, ma ritenuto non applicabile nel caso in esame per assenza dei presupposti di sovrapposizione del fatto giudicato.
reato associativo per il quale era stata emessa la precedente condanna oggetto della richiesta di revoca.
Massime di principio
- In tema di reato associativo, il giudicato formatosi su una sentenza di condanna delimita temporalmente la permanenza del reato secondo la data finale contestata o quella diversamente accertata in sentenza; se la contestazione è aperta, il limite temporale coincide con la pronuncia di primo grado.
- La successiva prosecuzione della medesima condotta associativa già giudicata non integra di per sé un fatto coperto dal medesimo giudicato, ma può assumere rilievo solo come eventuale presupposto per valutare la continuazione tra episodi.
- La preclusione derivante dal giudicato per un reato associativo presuppone la concreta sovrapponibilità dei periodi di partecipazione contestati; in difetto, non vi è spazio per la revoca della precedente condanna in executivis.
- È inammissibile il ricorso che ripropone una questione già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza prospettare argomenti nuovi o diversi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18661/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18665/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18666/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18667/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_penale · 19 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →