Cassazione Penale, Ordinanza n. 14284/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari del 1 aprile 2025. Prima della decisione, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia rituale rendeva il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha applicato anche la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la causa di inammissibilità fosse riconducibile alla volontà e quindi a colpa del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia rituale da parte del difensore e procuratore speciale dell'imputato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità ascrivibile alla volontà dell'interessato, opera la condanna ex art. 616 c.p.p. Non emergono dalla motivazione ulteriori statuizioni sul merito della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
La rituale rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, senza distinguere tra le diverse ipotesi di inammissibilità.
Richiamato solo per affermare che l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste da questa norma e quelle dell'art. 591 c.p.p.
Corte Cost. n. 186 del 2000
L'inammissibilità derivante da una scelta volontaria del ricorrente è trattata come causa a lui colpevole, giustificando la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione ne determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una scelta volontaria del ricorrente, la Corte deve applicare anche la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Ai fini dell'art. 616 c.p.p. non rileva distinguere tra le diverse ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. e quelle previste dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; il regime sanzionatorio accessorio resta il medesimo.
- La rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale produce l'effetto processuale della chiusura del giudizio di legittimità senza esame del merito.
Come è indicizzato
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