Sentenza del 20/03/2019 n. 2456 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Napoli che aveva confermato il recupero a tassazione di IRES e IRAP, nonché le sanzioni per omesso versamento IVA, derivante dalla rideterminazione induttiva del reddito relativo al 2013. Ha contestato l'insufficiente motivazione dell'avviso, la violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, l'assenza o mancata esibizione dell'autorizzazione per le indagini bancarie, l'utilizzo di rapporti bancari intestati a terzi e il mancato riconoscimento di costi, componenti negative e operazioni ritenute fiscalmente neutrali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento induttivo. L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi consentiva all'Ufficio di ricostruire il reddito sulla base di qualsiasi elemento disponibile, anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza, ponendo sul contribuente l'onere di fornire prova contraria. Le movimentazioni bancarie erano utilizzabili anche se riferite a conti intestati a terzi, poiché risultava la delega del contribuente a operare. Sono state ritenute infondate o generiche le contestazioni sulla motivazione, sull'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e sull'autorizzazione alle indagini bancarie. Il mancato riconoscimento dei costi è stato confermato per assenza di documentazione idonea a provarne natura e inerenza. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di lite.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 3
Nel caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, anche mediante presunzioni semplici.
L'omessa dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di procedere con metodo induttivo e di utilizzare presunzioni cosiddette super-semplici, anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Il contribuente deve dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La contestazione della violazione è stata ritenuta generica e comunque infondata, anche perché era decorso il termine di 60 giorni e il contribuente aveva avuto piena conoscenza del verbale e degli addebiti.
L'Ufficio può invitare il contribuente a fornire dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento.
Il mancato o insufficiente riscontro agli inviti dell'Ufficio ha contribuito a rafforzare la posizione probatoria dell'Amministrazione e a rendere non superate le contestazioni fondate sulle movimentazioni bancarie.
L'obbligo di motivazione dell'avviso può essere assolto anche mediante motivazione per relationem, purché l'atto richiamato contenga gli elementi necessari e sia già conosciuto dal contribuente prima della notifica dell'accertamento.
Cassazione, sentenze n. 14930/2018 e n. 16565/2017
In caso di omessa dichiarazione, la legge abilita l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio e a determinare il reddito anche con metodo induttivo.
Le pronunce confermano l'ampiezza dei poteri accertativi in presenza di omessa dichiarazione e l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 38684/2014
Il contribuente ha richiamato il principio secondo cui la determinazione del reddito deve tenere conto anche dei componenti negativi; tuttavia, nel caso concreto, i costi non sono stati riconosciuti perché non adeguatamente documentati quanto a sostenimento, natura e inerenza.
Massime di principio
- Quando il contribuente omette la dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può ricostruire il reddito con metodo induttivo utilizzando anche presunzioni semplici non particolarmente qualificate.
- In tale situazione l'onere della prova si sposta principalmente sul contribuente, che deve fornire documenti specifici e coerenti per dimostrare l'inesistenza, l'erroneità o la minore entità dei ricavi contestati.
- Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate anche se riferite a conti intestati a terzi, quando emergano elementi, come deleghe operative o altri collegamenti, che riconducano la disponibilità dei conti al contribuente.
- La contestazione dell'accertamento deve essere puntuale: doglianze generiche sulla motivazione, sul contenuto del verbale o sulla durata delle operazioni ispettive possono essere respinte.
- La motivazione per relationem è normalmente valida se il verbale o l'atto richiamato è completo e già conosciuto dal contribuente prima della notifica dell'avviso.
- La mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, o l'assenza di una motivazione specifica dell'autorizzazione, non determina di regola l'invalidità dell'accertamento.
- I costi e le componenti negative possono ridurre il reddito accertato soltanto se il contribuente ne prova concretamente l'effettivo sostenimento, la riferibilità all'attività e l'inerenza; non è sufficiente una contestazione generica o un'elencazione di operazioni bancarie.
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