Sentenza del 20/03/2019 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi all'anno 2013, con cui venivano richieste tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali, oltre a sanzioni e interessi, per complessivi 12.131,73 euro. La contribuente sosteneva di non aver mai sottoscritto un valido contratto con Vodafone e di aver disconosciuto la firma apposta sul contratto. In appello richiamava anche una transazione civile con Vodafone e il rimborso degli importi relativi a servizi non resi. L'Ufficio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso originario, perché notificato tramite PEC il 18 maggio 2015, quando il processo tributario telematico non era ancora operativo nella Regione Molise.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Ufficio. Ha stabilito che, alla data della notifica, nella Regione Molise non erano ancora operative le regole tecniche del processo tributario telematico, divenute applicabili soltanto dal 15 ottobre 2016. Pertanto, la notifica del ricorso introduttivo tramite PEC è stata qualificata come giuridicamente inesistente, e non semplicemente nulla, quindi non sanabile neppure dalla costituzione dell'Agenzia delle Entrate. L'inammissibilità del ricorso di primo grado ha travolto l'intero giudizio e ha comportato l'inammissibilità dell'appello, senza esame del merito relativo alla debenza della tassa. Le spese del grado d'appello sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3
Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione Tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 163 del 2013 e nei relativi decreti di attuazione.
La notifica telematica nel processo tributario è consentita solo quando il processo tributario telematico è effettivamente operativo presso l'ufficio giudiziario competente e secondo le relative regole tecniche.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 20
Prima dell'operatività del processo tributario telematico, il ricorso doveva essere notificato con le modalità tradizionali previste dalla disciplina processuale, tra cui ufficiale giudiziario, consegna diretta o raccomandata con ricevuta di ritorno.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. h), e art. 12, comma 3
Le disposizioni sul processo tributario telematico necessitavano di specifiche decorrenze e modalità attuative stabilite dai decreti ministeriali; la loro entrata in vigore non era uniforme su tutto il territorio nazionale.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3
La norma ha demandato a successivi decreti ministeriali l'individuazione delle regole tecniche e operative per l'utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Il regolamento sulla posta elettronica certificata non rendeva automaticamente utilizzabile la PEC per ogni atto processuale tributario: occorreva anche la specifica abilitazione prevista dalla disciplina del processo tributario telematico.
D.M. 4 agosto 2015 e decreti attuativi successivi
Le regole tecniche del processo tributario telematico sono state introdotte progressivamente per regione. In Molise sono divenute operative dal 15 ottobre 2016.
Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 17 aprile 2018, n. 9430; Cass. civ., ord. nn. 18321/2017 e 17941/2016; Cass. civ., Sez. VI-5, ord. 5 ottobre 2018, n. 24640; Cass. SS.UU., 21 marzo 2017, n. 7155
La notifica tramite PEC di un atto tributario, effettuata prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella regione competente, è giuridicamente inesistente e non sanabile neppure per effetto della costituzione della controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario la validità della notifica tramite PEC dipendeva, nel periodo considerato, dall'effettiva operatività del processo tributario telematico presso la Commissione competente, non dalla sola disponibilità tecnica della PEC.
- Prima dell'entrata in vigore delle regole telematiche nella specifica regione, il ricorso doveva essere notificato con una delle modalità tradizionali previste dalla legge.
- Una notifica effettuata con uno strumento telematico non ancora autorizzato può essere considerata inesistente, anziché semplicemente irregolare, e quindi non sanabile dalla costituzione in giudizio della controparte.
- L'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo travolge il procedimento e impedisce al giudice d'appello di esaminare il merito della pretesa tributaria.
- Quando la questione riguarda la regolarità dell'atto introduttivo, il giudice può rilevarla anche d'ufficio e può esaminarla prima delle contestazioni sostanziali sull'imposta.
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