Sentenza del 20/03/2019 n. 57 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici - Piano di azione coesione [PAC] per la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013- Nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017 contenente l'istanza all'immediato ripristino delle disponibilita' economico finanziarie in l'esecuzione della sentenza n. 13 del 2017 della Corte costituzionale - Conflitto di attribuzione tra Enti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione sostenendo che lo Stato avesse illegittimamente serbato il silenzio sulla nota del 13 febbraio 2017, con cui chiedeva il ripristino di 18.148.556 euro destinati al proprio Programma parallelo collegato al Piano di azione coesione (PAC). La richiesta derivava dalla sentenza n. 13 del 2017 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato incostituzionale la disposizione che aveva consentito di sottrarre le risorse PAC non impegnate entro il 1° gennaio 2015. La Regione ha dedotto la violazione del giudicato costituzionale, dell'autonomia finanziaria regionale, del principio di leale collaborazione, del coordinamento della finanza pubblica, del buon andamento e del legittimo affidamento.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto il conflitto nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato che non spettava allo Stato serbare il silenzio sulla richiesta regionale. Il silenzio aveva infatti mantenuto di fatto gli effetti della norma dichiarata incostituzionale, violando l'art. 136 Cost. e incidendo sull'autonomia finanziaria dell'Umbria. La Corte ha stabilito che Stato e Regione dovessero avviare e concludere in tempi ragionevoli, d'intesa, il procedimento per quantificare le spettanze regionali e definirne le modalità di soddisfazione. Non è stato disposto un ripristino automatico immediato mediante la sola sentenza: occorreva adeguare il quadro normativo, fissare nuovi termini per l'impegno delle risorse e assicurare la copertura finanziaria, eventualmente anche tramite un accordo transattivo.
Norme richiamate
Art. 136 della Costituzione
"La dichiarazione di illegittimità costituzionale ... ha fatto venir meno il fondamento legislativo del silenzio serbato dallo Stato"
Il giudicato costituzionale impedisce allo Stato di mantenere o riprodurre, anche mediante un comportamento omissivo, gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale.
Artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione
La sottrazione delle risorse già destinate alla Regione, senza adeguata base normativa e senza ricostituire la provvista, incide sulla competenza regionale nel coordinamento della finanza pubblica e sull'autonomia finanziaria regionale.
Artt. 5 e 117 della Costituzione
Il principio di leale collaborazione impone a Stato e Regioni un dialogo effettivo e iniziative concrete quando la gestione di programmi finanziari coinvolge competenze di entrambi.
Art. 7, comma 9-sexies, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione, nella parte riferita alla Regione Umbria, era stata dichiarata incostituzionale per irragionevolezza del termine ravvicinato entro cui impegnare le risorse PAC; venuto meno tale fondamento, non poteva giustificare l'incameramento dei fondi.
Art. 1, comma 122, della L. 23 dicembre 2014, n. 190
"...risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014"
La norma destinava al finanziamento di incentivi le risorse del Fondo di rotazione già assegnate al PAC ma non impegnate entro il termine previsto; il meccanismo non poteva però operare in modo irragionevole nei confronti dell'Umbria.
Art. 23, comma 4, della L. 12 novembre 2011, n. 183
Costituiva la base per l'assegnazione al PAC delle risorse nazionali liberate dalla riduzione del cofinanziamento statale dei programmi europei.
D.M. Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2014, n. 61
Assegnava risorse del Fondo di rotazione agli interventi PAC, compreso il Programma parallelo della Regione Umbria; tali risorse costituivano il riferimento finanziario originario della pretesa regionale.
Art. 4 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99
Richiamato in relazione alla necessità di rimodulare il PAC attraverso il partenariato e il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.
Artt. 175 e 176 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Richiamati dalla Regione a sostegno degli obblighi di coesione economica, sociale e territoriale e della necessità di rispettare gli impegni assunti nell'ambito della programmazione europea.
Artt. 3 e 97 della Costituzione
La mancata ricostituzione delle risorse e l'inerzia amministrativa sono state prospettate come irragionevoli e incompatibili con il buon andamento dell'amministrazione; tali profili sono rimasti in larga parte assorbiti dall'accoglimento delle censure principali.
Artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati dalla Regione in relazione alla tutela del legittimo affidamento e all'effettività della tutela giurisdizionale, ma le relative censure sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- Quando una sentenza della Corte costituzionale elimina il fondamento giuridico di una sottrazione di risorse pubbliche, l'amministrazione non può restare inerte se l'ente interessato chiede il ripristino della situazione finanziaria.
- Il giudicato costituzionale opera anche contro comportamenti omissivi: il silenzio non può essere utilizzato per conservare indirettamente gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale.
- Nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni, la gestione delle risorse deve rispettare l'autonomia finanziaria regionale e il principio di leale collaborazione, soprattutto quando le risorse sono state previamente assegnate a uno specifico programma.
- L'accertamento dell'obbligo di ripristino non implica necessariamente l'erogazione automatica e immediata di una somma: possono essere necessari nuovi atti normativi o amministrativi, nuovi termini, verifiche e una copertura finanziaria adeguata.
- In presenza di una controversia complessa e di risorse già riallocate, Stato e ente territoriale possono adempiere anche mediante un accordo transattivo, purché sia garantita la sostanza della pretesa riconosciuta.
- La pendenza di un giudizio amministrativo sul silenzio non esclude automaticamente un conflitto di attribuzione tra enti, se la condotta presenta un effettivo rilievo costituzionale e incide sulle competenze dell'ente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mar 2019Sentenza del 20/03/2019 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 mar 2019Sentenza del 20/03/2019 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 mar 2019Sentenza del 20/03/2019 n. 226 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 mar 2019Sentenza del 20/03/2019 n. 232 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 20 mar 2019Sentenza del 20/03/2019 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 20 mar 2019Sentenza del 20/03/2019 n. 1704 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →