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Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 293 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRES - Doppie imposizioni - Dividendi da cash pooling - Documentazione necessaria per l'assolvimento della prova - Puntuale dimostrazione della doppia imposizione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società tedesca chiedeva, ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 600/1973 e della Direttiva madre-figlia, il rimborso di euro 81.125,00 di ritenute applicate sui dividendi distribuiti dalla controllata italiana. Deduceva di possedere i requisiti soggettivi e partecipativi previsti dalla norma, di essere residente e assoggettata a imposta in Germania, di non avere una stabile organizzazione in Italia, di detenere da oltre un anno più del 20% della società italiana e di avere ricevuto i dividendi tramite il sistema di cash pooling. L'Amministrazione contestava sia la prova dell'effettiva tassazione dei dividendi in Germania, necessaria a dimostrare la doppia imposizione, sia la prova dell'effettiva percezione dei dividendi e della qualità di beneficiario effettivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione e ha respinto la pretesa di rimborso della società. Ha stabilito che l'onere di provare puntualmente l'assoggettamento a imposta nello Stato estero grava sul soggetto che chiede il rimborso. Il certificato dell'autorità fiscale tedesca è stato ritenuto generico e non sufficiente a dimostrare la tassazione concreta dei dividendi. Inoltre, la società non ha prodotto documentazione idonea a provare l'effettivo pagamento dei dividendi tramite cash pooling, né la documentazione bancaria, contabile e fiscale richiesta per dimostrare il regolamento delle somme e il versamento delle ritenute. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 4.000,00 per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 27-bis del DPR 600/1973

    Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta (...) se (...) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea (...) e sono soggette, nello Stato di residenza (...) ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva.

    Il rimborso delle ritenute sui dividendi richiede non solo il possesso formale dei requisiti societari, partecipativi e di residenza, ma anche la prova concreta che la società sia stata assoggettata a imposta nello Stato di residenza sui dividendi o sull'imponibile rilevante.

  • Art. 27, comma 3, del DPR 600/1973

    I soggetti non residenti hanno diritto al rimborso (...) dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

    La norma è stata richiamata come criterio probatorio: la tassazione estera deve essere dimostrata mediante una certificazione specifica dell'autorità fiscale competente, non mediante una generica attestazione di residenza o di assoggettamento al regime fiscale.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'onere della prova grava sul richiedente il rimborso, che deve dimostrare tutti i presupposti del beneficio, compresa la doppia imposizione e l'effettiva percezione dei dividendi.

  • Art. 2696 del codice civile

    La sentenza richiama il principio generale dell'onere probatorio, applicabile anche in materia tributaria, secondo cui chi pretende il rimborso deve fornire una prova puntuale dei fatti costitutivi della propria pretesa.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 189/2003

    In caso di cash pooling e assenza di movimentazione fisica del denaro, la prova del pagamento dei dividendi deve essere fornita attraverso documentazione bancaria, contabile e fiscale idonea a dimostrare il regolamento effettivo delle somme e il versamento della ritenuta.

  • Direttiva 90/435/CEE, cosiddetta Direttiva madre-figlia

    La disciplina mira a evitare la doppia imposizione economica dei dividendi infragruppo tra società di Stati membri, ma il beneficio presuppone il rispetto e la prova concreta dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento.

Massime di principio

  • Chi chiede il rimborso di una ritenuta sui dividendi deve provare in modo puntuale tutti i requisiti del beneficio fiscale; non è sufficiente dimostrare la residenza estera, la forma societaria o la partecipazione qualificata.
  • La doppia imposizione deve essere dimostrata concretamente: una certificazione estera generica, che attesti soltanto la residenza o l'assoggettamento ordinario alle imposte, può non essere sufficiente se non indica espressamente la tassazione del reddito o dei dividendi interessati.
  • Nei sistemi di cash pooling l'assenza di un trasferimento fisico delle somme non esonera dall'onere della prova. Occorre produrre la documentazione che colleghi la distribuzione dei dividendi al regolamento contabile e finanziario a favore della società beneficiaria.
  • Per dimostrare l'effettiva percezione dei dividendi possono essere necessari documenti bancari o inviati agli organismi competenti, il modello F24 della ritenuta, le registrazioni del libro giornale, gli accordi di tesoreria accentrata e la documentazione relativa allo specifico meccanismo di cash pooling.
  • Il giudice tributario non deve supplire all'inerzia probatoria del contribuente né è normalmente tenuta l'Amministrazione ad attivare verifiche con l'autorità fiscale estera quando il richiedente non ha prodotto la documentazione essenziale.
  • Prima di presentare un'istanza di rimborso è opportuno predisporre un fascicolo probatorio completo, contenente certificazioni fiscali specifiche, verbali di distribuzione, evidenze della partecipazione, documentazione sul pagamento e prova della tassazione estera effettiva.

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