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Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

I.V.A. - principio di territorialità - deroga prevista dall'art. 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 - limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Vicenza che aveva annullato l'accertamento IVA relativo al 2013. L'Ufficio contestava l'applicazione della non imponibilità prevista dall'art. 72, comma 3, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 alle vendite di gelati e prodotti di pasticceria effettuate al personale civile e militare della Army and Air Force Exchange Service (A.A.F.E.S.), operante presso la caserma Ederle di Vicenza. Secondo l'Agenzia, tali cessioni, pur svolte nell'ambito di un contratto con l'A.A.F.E.S. e con riversamento degli incassi a tale organismo, avevano natura privatistica e non erano connesse alle funzioni istituzionali della NATO o della base militare.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la non imponibilità IVA riguarda esclusivamente le cessioni e prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi previsti dalla norma. Le vendite di gelati e dolciumi effettuate direttamente al personale civile e militare, con pagamento del prezzo da parte degli acquirenti, costituiscono operazioni privatistiche e non presentano una sufficiente connessione funzionale con le attività istituzionali della NATO. È stata quindi confermata la debenza dell'IVA accertata, pari a 6.123 euro, calcolata sul corrispettivo di 61.234 euro. Le spese di giudizio sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • Art. 72, comma 3, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Sono considerate non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali ed organismi presenti sul territorio nazionale in esecuzione di trattati militari nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

    La norma introduce una deroga al principio di territorialità e all'imponibilità IVA, ma richiede sia un destinatario rientrante tra gli organismi indicati sia una connessione funzionale tra l'operazione e l'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Non sono sufficienti il luogo militare in cui avviene la vendita, il fatto che l'organismo incassi o riversi il denaro, oppure l'esistenza di un contratto di fornitura.

  • Art. 10, comma 1, della Costituzione

    L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

    Il richiamo sostiene il principio di immunità fiscale relativa degli Stati e degli organismi internazionali, che non è assoluto ma opera soltanto per le attività strettamente collegate alle funzioni e agli obiettivi istituzionali del soggetto internazionale.

Massime di principio

  • Le esenzioni o non imponibilità IVA previste per organismi internazionali e basi militari devono essere interpretate restrittivamente, perché costituiscono deroghe al regime ordinario.
  • Per applicare la non imponibilità non basta che il cliente sia un organismo militare o che la prestazione sia resa all'interno di una base: occorre dimostrare che il bene o servizio sia necessario o funzionalmente collegato all'attività istituzionale dell'organismo.
  • Le vendite al dettaglio di beni destinati al consumo personale del personale civile o militare hanno normalmente natura privatistica e restano soggette a IVA, anche se effettuate tramite un concessionario o con incassi successivamente riversati all'organismo internazionale.
  • La struttura contrattuale dell'operazione, compresi il riversamento degli incassi, il pagamento di commissioni o l'imposizione dei prezzi, non è di per sé decisiva: prevale la natura concreta dell'attività e la sua effettiva connessione con le funzioni istituzionali.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che invoca la non imponibilità deve documentare sia la qualifica del destinatario sia il collegamento diretto tra la specifica fornitura e una funzione istituzionale, non limitandosi a provare l'esistenza di un rapporto commerciale con l'organismo internazionale.

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