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Sentenza

Sentenza del 20/03/2019 n. 58 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Mancata compensazione di somme versate per definizione delle liti - Fondatezza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha respinto la richiesta di compensazione, attribuendo efficacia all'avviso di intimazione e ritenendo non accoglibile, in quella sede, la pretesa del contribuente. Ha inoltre osservato che il contribuente avrebbe dovuto presentare un'apposita istanza di rimborso per recuperare le somme versate nel corso del giudizio di Cassazione. Pertanto, le somme già pagate non sono state compensate con l'importo iscritto a ruolo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la mancata compensazione delle somme versate in pendenza del ricorso per Cassazione, sostenendo che tali importi dovessero essere imputati al debito tributario definitivamente accertato. La controversia originaria aveva avuto un esito inizialmente favorevole al contribuente, poi riformato in secondo grado. La sentenza sfavorevole era divenuta definitiva per mancata sospensione dell'esecutorietà e per il successivo passaggio in giudicato. Anche l'ordinanza della Corte di Cassazione, favorevole alla legittimità del pagamento richiesto, non era stata impugnata per revocazione.

Norme richiamate

  • Articoli 395 e 396 c.p.c.

    Disciplinano la revocazione delle sentenze e delle ordinanze giudiziarie nei casi previsti dalla legge. Nel caso esaminato, l'ordinanza della Corte di Cassazione non è stata impugnata per revocazione ed è quindi divenuta definitiva.

  • Norme sulla sospensione dell'esecutività della sentenza tributaria

    Il contribuente che intenda evitare l'esecuzione di una sentenza sfavorevole deve proporre tempestivamente un'apposita istanza di sospensione. La mancata richiesta, unita al decorso del termine previsto, ha consentito il consolidamento degli effetti della sentenza.

  • Norme sul rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate

    Quando le somme pagate non possono essere imputate direttamente al debito oggetto dell'iscrizione a ruolo, il contribuente deve utilizzare lo specifico procedimento amministrativo di rimborso, anziché chiedere la compensazione nell'ambito di un giudizio avente diverso oggetto.

Massime di principio

  • Le somme versate durante un giudizio tributario non vengono necessariamente compensate d'ufficio con quanto successivamente iscritto a ruolo; occorre verificare la corretta imputazione contabile e, se necessario, presentare una specifica istanza di rimborso.
  • La mancata richiesta tempestiva di sospensione dell'esecutività di una sentenza sfavorevole può consentire all'Amministrazione di procedere alla riscossione e può rendere più difficile contestare successivamente gli effetti del pagamento.
  • Le decisioni giudiziarie non impugnate nei termini, comprese le ordinanze della Corte di Cassazione nei casi previsti, diventano definitive e vincolano le parti.
  • La compensazione e il rimborso sono strumenti distinti: la compensazione presuppone che il pagamento possa essere imputato al debito contestato, mentre il rimborso è normalmente necessario quando il pagamento risulta eccedente, non dovuto o riferito a una diversa fase della controversia.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare le ricevute dei versamenti, verificare l'estratto della riscossione, chiedere formalmente all'Ufficio l'imputazione delle somme e, in alternativa o in caso di rifiuto, presentare tempestivamente un'istanza di rimborso.

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