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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3600/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere. A Marigliano è contestata la partecipazione, con ruolo di vertice, al clan camorristico "Formicola" inserito in una alleanza (cartello) con i clan Rinaldi e Reale; il ricorso deduce violazioni procedurali e carenza/mancanza di motivazione sul punto dell'utilizzabilità delle intercettazioni, sulla correttezza dell'oggetto dell'imputazione (si censura che il Tribunale avrebbe valutato fatti diversi da quelli contestati, trasformando il "cartello" in partecipazione al solo clan Formicola), sulla insufficienza e non riscontrabilità delle dichiarazioni del collaboratore Umberto D'Amico e di altri testi, e sulla mancanza di elementi a provare l'attuale operatività del clan e il ruolo di vertice dell'indagato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione principale: il primo motivo (sulle intercettazioni) è inammissibile per carenza di interesse, poiché l'ordinanza impugnata non si è fondata su tali captazioni. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia mutato l'oggetto dell'accusa, dovendosi leggere l'imputazione provvisoria come anche diretta alla partecipazione al "gruppo/clan Formicola" (la descrizione fattuale e i ruoli erano già indicati nell'atto di accusa). La sussistenza dei gravi indizi è stata ritenuta adeguatamente motivata dal Tribunale in relazione a: (i) precedenti sentenze irrevocabili che attestavano l'esistenza del clan Formicola; (ii) l'ordinanza del G.I.P. del 28/9/2019 che documentava la spartizione dei proventi di estorsioni (a favore del Formicola) e dunque un riscontro concreto dell'operatività; (iii) le dichiarazioni del collaboratore Umberto D'Amico, riscontrate rispetto alla vicenda della spartizione e al rapporto tra Marigliano e gli esponenti del clan Montescuro. La Corte ha inoltre condiviso la logica secondo cui la perdurante operatività di un clan già accertato può essere desunta in assenza di elementi che ne attestino lo scioglimento o la soppressione operativa. Infine, la combinazione degli elementi emersi è stata ritenuta sufficiente a sostenere la gravità indiziaria circa la partecipazione e il ruolo di vertice di Marigliano. P.Q.M.: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata dal Tribunale per sottolineare la presunzione di pericolo e la mancata dissociazione dell'indagato, contribuendo alla valutazione della necessità della misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen. (e comma 1)

    La qualificazione dei reati come aggravati per le condizioni di assoggettamento e omertà è stata collegata alla prospettazione accusatoria del "cartello" e dell'attività camorristica dei singoli clan; la Corte ha ritenuto coerente l'uso di tale figura normativa con la descrizione delle condotte.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma citata con riferimento al riscontro delle dichiarazioni del collaboratore; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di D'Amico trovassero riscontro nella vicenda della spartizione dei proventi e in atti pregressi.

  • artt. 291, 292, 273, 521 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa nell'impugnazione (limiti della motivazione, onere di motivazione e regole di impugnazione); la Corte le ha valutate e ritenuto infondati i rilievi, confermando la regolarità della decisione del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Se l'imputazione provvisoria, nella sua descrizione fattuale, menziona corsi di attività e ruoli riferibili a un gruppo/clan specifico, il giudice del riesame può leggere l'atto di accusa come diretto anche alla partecipazione a quel clan (anche quando si parla di una alleanza/cartello), senza che ciò configuri un mutamento del fatto contestato.
  • La sussistenza della "perdurante operatività" di un clan già accertato in precedenti sentenze può essere ragionevolmente inferita in mancanza di elementi che dimostrino il suo scioglimento o scomparsa; questa inferenza, unita a riscontri fattuali (es. spartizione di proventi estorsivi), può integrare gravi indizi.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere ritenute sufficienti se trovano riscontro in altri elementi di prova (provvedimenti, vicende di spartizione dei proventi, rapporti tra gruppi), e non è necessario che ogni singola affermazione sia isolatamente provata.
  • Eccezioni sull'inutilizzabilità di intercettazioni non rilevano quando l'ordinanza impugnata non si fonda su quelle intercettazioni; la mancata trattazione di questioni ininfluenti per il decisum può comportare l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse.
  • Nel giudizio cautelare il Tribunale del riesame può valutare complessivamente il materiale già esaminato dal GIP; critiche che si limitano ad analizzare isolatamente singoli elementi senza dimostrare l'assenza complessiva di gravi indizi sono difficilmente vincenti.

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