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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44013/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 10/07/2024 con cui era stato respinto l'appello avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 06/05/2024 che aveva disposto l'espulsione come misura di sicurezza ex art.235 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) illegittima dichiarazione di assenza in udienza poiche' era stato espulso tra il provvedimento e l'udienza; 2) questione di costituzionalita' degli artt.581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p. nella parte in cui impongono obblighi di ammissibilita' (mandato specifico ed elezione domicilio) anche per l'assente; 3) mancata motivazione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento ai sensi dell'art.680, comma 3 c.p.p.; 4) vizio nella valutazione della pericolosita' attuale (non considerazione del minimo edittale della pena, della condotta carceraria complessiva, della disponibilita' di alloggio e delle risorse economiche, e mancata considerazione del rischio in caso di rimpatrio in Nigeria).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Motivazioni principali: 1) la partecipazione del detenuto in sede di Tribunale di sorveglianza e' prevista solo su istanza ai sensi dell'art.678, comma 3.2 c.p.p., quindi l'assenza non e' viziata dall'espulsione intervenuta; 2) le previsioni di ammissibilita' introdotte dagli artt.581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. non si applicano ai procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; 3) la sospensione ex art.680, comma 3 c.p.p. e' misura discrezionale che comunque cessa con la decisione di merito; 4) la valutazione della pericolosita' attuale e' sindacabile in sede di merito ma non in Cassazione; il Tribunale ha motivato in modo non manifestamente illogico la pregnanza della precarieta' abitativa e la genericita' delle allegazioni economiche e del richiamo al rischio in patria, tenuto conto che la domanda di protezione internazionale era stata respinta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen.

    la disposizione autorizza l'espulsione quale misura di sicurezza a pena espiata; nel caso la misura era stata gia' disposta dal giudice della cognizione e confermata

  • art. 678, comma 3.2, cod. proc. pen.

    l'avviso di fissazione dell'udienza contiene, a pena di nullita', l'avvertimento della facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano le forme e le modalita' di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio

    nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza la partecipazione del detenuto avviene solo su richiesta; pertanto l'assenza non e' automaticamente vizio quando non e' stata domandata la traduzione o la partecipazione

  • art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.

    gli adempimenti di ammissibilita' (mandato specifico ed elezione domicilio) introdotti dalla riforma non sono applicabili ai procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza, essendo riferiti alla fase del giudizio di merito

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    novella che ha introdotto gli obblighi di cui agli artt.581 commi 1-ter e 1-quater, ma la Corte ne limita l'ambito applicativo ai giudizi di merito

  • art. 680, comma 3, cod. proc. pen.

    l'appello contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza non ha effetto sospensivo salvo che il Tribunale disponga altrimenti; la sospensione e' discrezionale e cessa con la pronuncia di merito

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza la partecipazione del detenuto e' regolata dall'art.678 c.p.p.: la presenza avviene a domanda; l'espulsione intervenuta prima dell'udienza non determina automaticamente nullita' se non era stata richiesta la traduzione o la partecipazione
  • Gli oneri di ammissibilita' introdotti per le impugnazioni nel codice di procedura penale (art.581 commi 1-ter e 1-quater) non si estendono ai procedimenti speciali davanti al Tribunale di sorveglianza, pertanto il difensore puo' proporre impugnazioni senza quegli adempimenti in tale sede
  • La richiesta di sospensione dell'efficacia di un provvedimento del magistrato di sorveglianza e' una misura cautelare discrezionale; in assenza di disposizioni favorevoli del Tribunale, l'appello non sospende automaticamente l'esecuzione e la mancata concessione della sospensione puo' essere assorbita dalla decisione di merito
  • La verifica dell'attualita' della pericolosita' e la valutazione delle circostanze di fatto sono questioni di merito; in sede di legittimita' la Corte controlla vizi di legittimita' o illogicita' manifesta della motivazione, non una rivalutazione dei fatti
  • Le allegazioni generiche (es. mera affermazione di disponibilita' economiche) senza elementi probatori concreti sono inammissibili e non obbligano il giudice a riformare la valutazione di rischio o la misura adottata
  • Quando si deduce il rischio in caso di rimpatrio e si richiama materiale processuale, occorre specificare e collegare espressamente i documenti o le circostanze concrete; un richiamo per relationem privo di specificita' e' insufficiente

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