Cassazione Penale, Sentenza n. 44013/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 10/07/2024 con cui era stato respinto l'appello avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 06/05/2024 che aveva disposto l'espulsione come misura di sicurezza ex art.235 c.p. Il ricorrente deduceva: 1) illegittima dichiarazione di assenza in udienza poiche' era stato espulso tra il provvedimento e l'udienza; 2) questione di costituzionalita' degli artt.581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p. nella parte in cui impongono obblighi di ammissibilita' (mandato specifico ed elezione domicilio) anche per l'assente; 3) mancata motivazione sulla richiesta di sospensione dell'efficacia del provvedimento ai sensi dell'art.680, comma 3 c.p.p.; 4) vizio nella valutazione della pericolosita' attuale (non considerazione del minimo edittale della pena, della condotta carceraria complessiva, della disponibilita' di alloggio e delle risorse economiche, e mancata considerazione del rischio in caso di rimpatrio in Nigeria).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Motivazioni principali: 1) la partecipazione del detenuto in sede di Tribunale di sorveglianza e' prevista solo su istanza ai sensi dell'art.678, comma 3.2 c.p.p., quindi l'assenza non e' viziata dall'espulsione intervenuta; 2) le previsioni di ammissibilita' introdotte dagli artt.581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. non si applicano ai procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza; 3) la sospensione ex art.680, comma 3 c.p.p. e' misura discrezionale che comunque cessa con la decisione di merito; 4) la valutazione della pericolosita' attuale e' sindacabile in sede di merito ma non in Cassazione; il Tribunale ha motivato in modo non manifestamente illogico la pregnanza della precarieta' abitativa e la genericita' delle allegazioni economiche e del richiamo al rischio in patria, tenuto conto che la domanda di protezione internazionale era stata respinta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
la disposizione autorizza l'espulsione quale misura di sicurezza a pena espiata; nel caso la misura era stata gia' disposta dal giudice della cognizione e confermata
art. 678, comma 3.2, cod. proc. pen.
l'avviso di fissazione dell'udienza contiene, a pena di nullita', l'avvertimento della facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano le forme e le modalita' di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio
nei procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza la partecipazione del detenuto avviene solo su richiesta; pertanto l'assenza non e' automaticamente vizio quando non e' stata domandata la traduzione o la partecipazione
art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
gli adempimenti di ammissibilita' (mandato specifico ed elezione domicilio) introdotti dalla riforma non sono applicabili ai procedimenti davanti al Tribunale di sorveglianza, essendo riferiti alla fase del giudizio di merito
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
novella che ha introdotto gli obblighi di cui agli artt.581 commi 1-ter e 1-quater, ma la Corte ne limita l'ambito applicativo ai giudizi di merito
art. 680, comma 3, cod. proc. pen.
l'appello contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza non ha effetto sospensivo salvo che il Tribunale disponga altrimenti; la sospensione e' discrezionale e cessa con la pronuncia di merito
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza la partecipazione del detenuto e' regolata dall'art.678 c.p.p.: la presenza avviene a domanda; l'espulsione intervenuta prima dell'udienza non determina automaticamente nullita' se non era stata richiesta la traduzione o la partecipazione
- Gli oneri di ammissibilita' introdotti per le impugnazioni nel codice di procedura penale (art.581 commi 1-ter e 1-quater) non si estendono ai procedimenti speciali davanti al Tribunale di sorveglianza, pertanto il difensore puo' proporre impugnazioni senza quegli adempimenti in tale sede
- La richiesta di sospensione dell'efficacia di un provvedimento del magistrato di sorveglianza e' una misura cautelare discrezionale; in assenza di disposizioni favorevoli del Tribunale, l'appello non sospende automaticamente l'esecuzione e la mancata concessione della sospensione puo' essere assorbita dalla decisione di merito
- La verifica dell'attualita' della pericolosita' e la valutazione delle circostanze di fatto sono questioni di merito; in sede di legittimita' la Corte controlla vizi di legittimita' o illogicita' manifesta della motivazione, non una rivalutazione dei fatti
- Le allegazioni generiche (es. mera affermazione di disponibilita' economiche) senza elementi probatori concreti sono inammissibili e non obbligano il giudice a riformare la valutazione di rischio o la misura adottata
- Quando si deduce il rischio in caso di rimpatrio e si richiama materiale processuale, occorre specificare e collegare espressamente i documenti o le circostanze concrete; un richiamo per relationem privo di specificita' e' insufficiente
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