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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26535/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La vicenda trae origine da una domanda di equa riparazione proposta per la durata irragionevole del giudizio presupposto, avente a oggetto l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro del ricorrente per crediti da retribuzioni e TFR. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 avverso il decreto monocratico di rigetto della domanda, motivando esclusivamente sul mancato deposito, nel grado di opposizione, del ricorso introduttivo del procedimento monitorio. Il ricorrente per cassazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-ter L. n. 89/2001, 125 e 164 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non potesse arrestarsi alla sola mancanza formale del ricorso introduttivo, poiché il contenuto dell'atto era stato riprodotto nell'opposizione e, comunque, risultava nel fascicolo del monitorio, con conseguente necessità di esaminare il merito dell'opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; ne deriva che non è preclusa l'attività istruttoria necessaria alla decisione e che la parte può produrre anche nella fase di opposizione i documenti non depositati nella fase monitoria. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui gli atti e i provvedimenti depositati nel fascicolo telematico della fase monitoria sono visibili e acquisiti al processo di opposizione. Poiché la Corte d'appello ha rigettato l'opposizione solo per il mancato deposito del ricorso introduttivo, senza applicare tali principi, il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 89/2001

    L'opposizione non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; nel giudizio di opposizione è consentito l'esame del merito e la produzione documentale anche successiva alla fase monitoria.

  • art. 3, comma 6, L. 89/2001

    Il decreto che decide sulla domanda nella fase monitoria può essere oggetto di opposizione ex art. 5-ter.

  • art. 3, comma 3, L. 89/2001

    I documenti previsti da tale norma entrano nel fascicolo informatico e risultano acquisiti al processo.

  • art. 640, comma 1, c.p.c.

    È richiamato come parametro rispetto alla possibilità di invitare la parte a depositare documenti mancanti nella fase monitoria.

  • art. 125 c.p.c.

    La sua violazione è stata dedotta per sostenere che il giudice non poteva fondare il rigetto sulla sola mancanza formale del ricorso introduttivo.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui non era consentito un rigetto per sola carenza formale dell'atto introduttivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare violazione di legge e nullità della decisione impugnata.

Massime di principio

  • L'opposizione prevista dalla L. n. 89/2001 avverso il decreto che decide sulla domanda non dà luogo a un giudizio impugnatorio autonomo, ma a una prosecuzione del medesimo procedimento in forma di cognizione piena.
  • Nel giudizio di opposizione ex L. n. 89/2001 non opera una preclusione assoluta alla produzione di documenti non depositati nella fase monitoria, purché rilevanti ai fini della decisione.
  • Quando gli atti della fase monitoria siano stati inseriti nel fascicolo telematico e vi sia prova della notificazione dell'opposizione, essi devono ritenersi acquisiti e visibili nel successivo giudizio di opposizione.
  • È censurabile il rigetto dell'opposizione fondato esclusivamente su una omissione documentale formale, senza procedere all'esame della fondatezza della domanda alla luce del principio di pieno contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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