Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15060/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli (15/04/2025) che aveva confermato la responsabilità per condotte ascritte e ridotto la pena rispetto al Tribunale di Nola. L'imputata era stata ritenuta responsabile degli artt. 81 e 648 bis c.p. (segnalate somme trovate il 16/09/2021 e il 15/10/2021: euro 19.000 e euro 17.950). Il ricorso in Cassazione deduceva due motivi: (1) violazione di legge ex art. 606, c.1, lett. b) c.p.p., per mancata individuazione del reato presupposto (si sosteneva che non era provata la provenienza dalle attività di spaccio e mancava nesso diretto tra le somme e un traffico gestito dall'imputata); (2) vizio di motivazione ex art. 606, c.1, lett. e) c.p.p., per aver rifiutato la rinnovazione dibattimentale richiesta dalla difesa (audizione di collaboratori di giustizia e produzione di documenti) ritenuti decisivi per accertare l'attività di spaccio quale reato presupposto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici o manifestamente infondati e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La Corte ha richiamato il principio della "doppia conforme": quando le motivazioni di primo e secondo grado si integrano formano un unico corpo motivazionale da considerare unitariamente. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la detenzione di ingenti somme in contanti, senza plausibile giustificazione, e valutata alla luce di ulteriori elementi (modalità di occultamento, taglio delle banconote, suddivisione in buste, luogo di custodia, rapporto con soggetti arrestati per spaccio, assenza di riscontri su presunte giustificazioni come vincite o risarcimenti, sproporzione rispetto ai redditi) può legittimare la condanna per ricettazione (e la derubricazione dal più grave reato di riciclaggio). Quanto alla rinnovazione dibattimentale, la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse manifestamente superflua o non decisiva e che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente il diniego: pertanto non v'è vizio di motivazione. In definitiva il giudizio di responsabilità per ricettazione è stato confermato nella sostanza e il ricorso cassazionista è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; usato per descrivere la partecipazione alle condotte contestate.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma originariamente contestata (riciclaggio). La Corte ha comunque ammesso la derubricazione operata in sede di merito in favore del reato di ricettazione, evidenziando che la qualificazione come riciclaggio non era necessaria alla luce del compendio probatorio.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sul delitto di ricettazione (ricezione di proventi illeciti). La Corte ha ritenuto che la detenzione di ingenti somme senza plausibile giustificazione, unita ad elementi concreti (modalità di occultamento, taglio delle banconote, rapporti con soggetti dediti al traffico), possa legittimare la condanna per ricettazione senza che sia necessario accertare giudizialmente il delitto presupposto o i suoi autori.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità di impugnazione in Cassazione; citata dalla ricorrente per dedurre violazione di legge. La Corte ha ritenuto il motivo generico o manifestamente infondato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che consente di dedurre vizio di motivazione; invocata per la presunta apoditticità del diniego alla rinnovazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata e che il giudice di merito avesse implicitamente rigettato le deduzioni difensive con argomentazioni congrue.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dibattimentale: la Corte ha ribadito che, ai sensi del comma 1, la rinnovazione è discrezionale e subordinata al carattere di decisività dell'incombente richiesto; nel caso la rinnovazione richiesta dalla difesa è stata ritenuta superflua o non decisiva, giustificando il rifiuto.

Massime di principio

  • La detenzione di ingenti somme di denaro in contanti, specialmente se in banconote di piccolo taglio, suddivise e occultate in modo significativo, può essere indizio sufficiente per la ricettazione quando manca una valida giustificazione della provenienza.
  • Per la condanna per ricettazione non è necessario provare giudizialmente il delitto presupposto o i suoi autori; è sufficiente un compendio di elementi logici che rendano probabile la provenienza illecita delle somme.
  • La recente giurisprudenza richiede che, oltre alle modalità di occultamento e all'assenza di redditi leciti, sussistano ulteriori elementi concreti che indichino con certezza la provenienza delittuosa, per non comprimere illegittimamente il diritto di proprietà.
  • In sede di appello, quando le motivazioni del primo grado e del secondo grado sono "conformi" e si integrano, la Corte di Cassazione valuta il complesso motivazionale unitariamente; il silenzio su specifiche deduzioni è ammesso se la motivazione complessiva le rende incompatibili con la decisione.
  • La rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice e va disposta solo se la prova richiesta è effettivamente decisiva e idonea a rimuovere le incertezze sull'accertamento dei fatti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.