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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10667/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, riguardava una condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. Il primo motivo contestava la prova della responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti, nonché l'erroneità dell'individuazione del tempus commissi delicti ai fini della prescrizione, senza però indicare una data alternativa specifica né confrontarsi con la motivazione di merito. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. L'ultimo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche e la mancata considerazione di circostanze favorevoli, ma era formulato in modo generico e comunque investiva profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, già motivati in modo non illogico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per ciascun motivo, difetto di specificità e sostanziale richiesta di rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha ritenuto non censurabile la motivazione della Corte d'appello sulla riferibilità dell'atto di citazione all'imputato, sulla individuazione del dies a quo ai fini della prescrizione, sul diniego della particolare tenuità del fatto e sulla congruità della pena, fissata di poco sopra il minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    È il reato oggetto di imputazione e di contestazione nel giudizio di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non invocabile in concreto, perché i motivi difensivi erano generici e la decisione di merito aveva escluso la tenuità per la gravità del fatto e per l'entità del danno.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro genericità o apparente riproposizione delle censure di merito comporta inammissibilità.

  • art. 44882 del 18/07/2014

    Richiamo giurisprudenziale sul divieto di censura meramente reiterativa e priva di confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 35791 del 29/05/2019

    Richiamo giurisprudenziale sull'onere di specificità quando si deduce per la prima volta in cassazione la prescrizione, con indicazione puntuale dei dati di fatto e di diritto.

  • art. 41151 del 28/09/2023

    Richiamo giurisprudenziale secondo cui chi deduce in cassazione una diversa data di consumazione del reato ai fini della prescrizione deve fornire elementi incontrovertibili.

  • art. 46481 del 20/06/2014

    Richiamo giurisprudenziale sul divieto di introdurre in cassazione questioni di merito sulla data di consumazione del reato.

  • art. 10481 del 19/01/2022

    Richiamo giurisprudenziale sulla nozione di genericità e apparenza dei motivi di impugnazione.

  • art. 34151 del 18/06/2018

    Richiamo giurisprudenziale sulla necessità di una critica argomentata specificamente confrontata con la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti, se non mediante l'indicazione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, o la loro formulazione generica, integra inammissibilità.
  • Quando si deduce per la prima volta in cassazione la prescrizione del reato, non basta un calcolo astratto del termine: occorre allegare e dimostrare con elementi incontrovertibili una diversa data di consumazione, non essendo ammesso un nuovo accertamento di merito.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione congrua fondata sulla gravità oggettiva del fatto e sull'entità del danno, e tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi e la pena sia contenuta in misura prossima al minimo edittale; analogamente, il diniego delle attenuanti generiche non richiede la confutazione di tutti gli elementi favorevoli, essendo sufficiente il riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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