Cassazione Civile, Ordinanza n. 32494/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Roma, che accolse il ricorso. L'Agenzia propose appello, ma la CTR lo dichiarò inammissibile. L'Amministrazione propose quindi ricorso per revocazione avverso tale sentenza d'appello; la CTR dichiarò però improcedibile la revocazione perché non era stata prodotta la copia autentica della sentenza asseritamente affetta da errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 64, 65 e 66 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario il ricorso per revocazione non richiede, a pena di improcedibilità, l'allegazione della sentenza impugnata e che non è applicabile l'art. 399, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il rito tributario disciplina autonomamente il ricorso per revocazione e non prevede, tra gli oneri della parte ricorrente, l'allegazione della copia autentica della sentenza impugnata, essendo sufficiente l'indicazione dei suoi estremi; inoltre, va esclusa l'applicabilità dell'art. 399 c.p.c. al giudizio di revocazione tributario. Di conseguenza ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato improcedibile la revocazione e rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione per il riesame e la decisione nel merito della revocazione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiama i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c. nel processo tributario
disciplina il ricorso per revocazione nel processo tributario; richiede, a pena di inammissibilità, gli elementi essenziali del ricorso ma non l'allegazione della sentenza impugnata
fa applicare al giudizio di revocazione tributario le norme del procedimento davanti alla Commissione adita, salvo deroghe
il ricorso per revocazione va proposto e depositato secondo le modalità previste per l'appello
richiamato per le modalità di deposito del ricorso nel rito tributario
ritenuto non applicabile nel giudizio di revocazione tributario perché previsto per la revocazione nel processo civile con citazione
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio
le norme del c.p.c. si applicano nel processo tributario solo se non derogate e compatibili
richiamato dall'art. 64 d.lgs. n. 546/1992 solo quanto ai motivi di revocazione
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso per revocazione è regolato da una disciplina speciale e autonoma: si applicano le norme del codice di procedura civile solo in via residuale e purché compatibili con il d.lgs. n. 546/1992.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione tributario è sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza impugnata, non essendo imposto al ricorrente l'onere di depositarne la copia autentica a pena di improcedibilità.
- Non è applicabile al giudizio di revocazione davanti alle Commissioni tributarie l'art. 399 c.p.c., perché la revocazione tributaria segue un modello processuale autonomo che prevede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo contenente la sentenza impugnata.
- Quando la normativa speciale prevede che la segreteria acquisisca d'ufficio il fascicolo del precedente giudizio, non può essere trasformato in onere di parte il deposito della sentenza revocanda.
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