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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32494/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento impugnato dal contribuente davanti alla CTP di Roma, che accolse il ricorso. L'Agenzia propose appello, ma la CTR lo dichiarò inammissibile. L'Amministrazione propose quindi ricorso per revocazione avverso tale sentenza d'appello; la CTR dichiarò però improcedibile la revocazione perché non era stata prodotta la copia autentica della sentenza asseritamente affetta da errore revocatorio. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 64, 65 e 66 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario il ricorso per revocazione non richiede, a pena di improcedibilità, l'allegazione della sentenza impugnata e che non è applicabile l'art. 399, comma 1, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il rito tributario disciplina autonomamente il ricorso per revocazione e non prevede, tra gli oneri della parte ricorrente, l'allegazione della copia autentica della sentenza impugnata, essendo sufficiente l'indicazione dei suoi estremi; inoltre, va esclusa l'applicabilità dell'art. 399 c.p.c. al giudizio di revocazione tributario. Di conseguenza ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato improcedibile la revocazione e rinviato alla CTR Lazio in diversa composizione per il riesame e la decisione nel merito della revocazione, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 d.lgs. n. 546/1992

    richiama i motivi di revocazione ex art. 395 c.p.c. nel processo tributario

  • art. 65 d.lgs. n. 546/1992

    disciplina il ricorso per revocazione nel processo tributario; richiede, a pena di inammissibilità, gli elementi essenziali del ricorso ma non l'allegazione della sentenza impugnata

  • art. 66 d.lgs. n. 546/1992

    fa applicare al giudizio di revocazione tributario le norme del procedimento davanti alla Commissione adita, salvo deroghe

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    il ricorso per revocazione va proposto e depositato secondo le modalità previste per l'appello

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per le modalità di deposito del ricorso nel rito tributario

  • art. 399, comma 1, c.p.c.

    ritenuto non applicabile nel giudizio di revocazione tributario perché previsto per la revocazione nel processo civile con citazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    le norme del c.p.c. si applicano nel processo tributario solo se non derogate e compatibili

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato dall'art. 64 d.lgs. n. 546/1992 solo quanto ai motivi di revocazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario il ricorso per revocazione è regolato da una disciplina speciale e autonoma: si applicano le norme del codice di procedura civile solo in via residuale e purché compatibili con il d.lgs. n. 546/1992.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per revocazione tributario è sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza impugnata, non essendo imposto al ricorrente l'onere di depositarne la copia autentica a pena di improcedibilità.
  • Non è applicabile al giudizio di revocazione davanti alle Commissioni tributarie l'art. 399 c.p.c., perché la revocazione tributaria segue un modello processuale autonomo che prevede l'acquisizione d'ufficio del fascicolo contenente la sentenza impugnata.
  • Quando la normativa speciale prevede che la segreteria acquisisca d'ufficio il fascicolo del precedente giudizio, non può essere trasformato in onere di parte il deposito della sentenza revocanda.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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