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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36574/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava la misura di prevenzione patrimoniale e personale nei confronti di Santino Della Garen e la confisca di beni intestati a lui e a due terze (Ida ed Evelyn). Della Garen ha dedotto violazione di legge e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità sociale e alla perimetrazione temporale della stessa, sostenendo che il giudice ha considerato la pericolosità dal 2001 invece che dal 2016 e non ha valutato il profilo del profitto o la distanza temporale dalle condotte, nonché l'attività lavorativa svolta dal 2012 al 2020. Ida ed Evelyn hanno censurato la ritenuta intestazione fittizia dei beni (violazione artt. 19, 24, 26 d.lgs. n. 159/2011), lamentando insufficienza e obsolescenza degli elementi a fondamento della convivenza o del vincolo col proposto, la considerazione erronea della capacità economica delle stesse e l'omessa valutazione delle prove di provenienza lecita delle somme (redditi in nero, regalie, contributi familiari), nonché l'erronea applicazione delle presunzioni di fittizietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Santino Della Garen e ha rigettato i ricorsi di Ida e Evelyn Palmieri Di Rosa, confermando il decreto impugnato. Sono state confermate: la misura della sorveglianza speciale nei confronti di Santino Della Garen per la durata di quattro anni con obbligo di soggiorno e la prescrizione del versamento della cauzione di euro 4.000,00; la confisca dei beni intestati al proposto e quelli intestati a Ida e Evelyn. La Corte ha ritenuto la motivazione del decreto di merito adeguata: ha valorizzato la continuità temporale dell'attività delittuosa del proposto, gli accertamenti patrimoniali che hanno rilevato entrate e uscite sproporzionate rispetto a redditi leciti e il rinvenimento, in perquisizione, di beni provenienti da reato, elemento rilevante per l'attualità della pericolosità. Quanto alle intestazioni a terzi, la Corte ha valutato congiuntamente la relazione personale (convivenza/ vincolo) con gli indici di incapienza economica, i bonifici e i versamenti sospetti, la sproporzione tra valore degli immobili e redditi, e l'ingerenza del proposto nella gestione dei beni, ritenendo provata la fittizietà delle intestazioni anche al di fuori dell'arco biennale di cui all'art. 26. Conseguenze economiche: Della Garen è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; Ida ed Evelyn sono state condannate al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10

    Il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è limitato ai profili di violazione di legge; tale nozione comprende la motivazione inesistente o meramente apparente

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 19

    Consente indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio anche nei confronti del coniuge, dei figli e di chi ha convissuto con il proposto negli ultimi cinque anni; i risultati possono essere utilizzati per disporre misure patrimoniali

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24

    Norma riferita alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale e alle conseguenze della dichiarazione di fittizietà; la Corte ha ritenuto che l'art. 24 non limiti la valutazione delle prove a favore di terzi quando sussistono indizi di intestazione fittizia

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26

    «l'art. 26, comma 2, lett. a), introduce nel sistema un'ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, ... si estende su una piu ampia platea di soggetti ... per i quali sono presunte iuris tantum le operazioni intervenute a qualunque titolo ... entro i due anni antecedenti la presentazione della proposta»

    Prevede una presunzione iuris tantum di fittizieta dell'intestazione per trasferimenti nei due anni antecedenti la proposta verso determinate categorie (ascendenti, discendenti, coniuge, convivente stabile e altri). La Corte ha chiarito che, anche al di fuori dell'arco biennale, rapporti di parentela o convivenza sono elementi significativi che, congiuntamente ad altri indizi (incapacita economica, ingerenza nella gestione, bonifici sospetti, sproporzione patrimoniale), possono portare a dichiarare l'intestazione fittizia senza violare la distribuzione dell'onere della prova.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 27 e 10 (richiamati)

    Richiamati in relazione ai limiti del sindacato di legittimità e alle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione

  • art. 416-bis c.p. (richiamato in motivazione giurisprudenziale)

    Citato dai precedenti di giurisprudenza come contesto in cui la dismissione di beni da parte del proposto, a conoscenza di indagini per reati associativi, può essere indice di interposizione fittizia; non è applicato direttamente al caso ma utilizzato come elemento ermeneutico

Massime di principio

  • Nel giudizio di prevenzione il sindacato della Cassazione è limitato alle violazioni di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente: le critiche di merito già esaminate in sede di merito sono difficilmente riassorbibili in cassazione
  • La presunzione di fittizietà delle intestazioni ai sensi dell'art. 26 opera automaticamente per i trasferimenti e le intestazioni nei due anni precedenti la proposta nei confronti di determinate categorie, ma al di fuori di tale arco temporale i rapporti di parentela o convivenza restano comunque indizi rilevanti da valutare congiuntamente ad altri elementi
  • La prova della fittizietà si costituisce con la valutazione collegiale di indici (sproporzione tra patrimonio e redditi leciti, bonifici o versamenti sospetti, cessazione di versamenti dopo arresti, ingerenza nella gestione del bene, incapacità economica del formalmente intestatario, rapporto personale stretto con il proposto): non è necessario che ricorra la presunzione legale biennale se gli indici sommati sono convincenti
  • Per assolvere l'onere probatorio il terzo formalmente intestatario deve fornire elementi idonei a dimostrare la reale disponibilità del bene e la legittima provenienza delle somme; dichiarazioni generiche su lavori in nero o aiuti familiari sono spesso insufficienti se contrastate da versamenti e sproporzioni documentate
  • L'attualità della pericolosità sociale può essere fondata anche su elementi successivi alle condotte principali (es. esiti di perquisizioni con repertamento di proventi di reato), purché il giudice motivi il nesso con il quadro complessivo della continuità delinquenziale
  • Le indagini patrimoniali previste dall'art. 19 si estendono al nucleo familiare e alle convivenze recenti: perciò beni intestati a familiari possono essere sottoposti a scrutinio e a confisca se emergono indizi di interposizione

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