Cassazione Penale, Ordinanza n. 35936/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del 19 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, che aveva rigettato il reclamo del detenuto in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza ai sensi dell’art. 18-ter ord. pen. La contestazione riguardava il mancato inoltro di una missiva, in relazione a fotografie che raffiguravano tatuaggi, anche con animali selvatici esotici, accompagnati da scritte: il Tribunale aveva ritenuto che le immagini potessero contenere richiami simbolici o allusivi, decodificabili nel contesto di appartenenza del detenuto. Il ricorrente ha reiterato censure in fatto già esaminate e disattese dal giudice del reclamo; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure riproponevano deduzioni in fatto già adeguatamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza e che l’ordinanza impugnata era sorretta da motivazione esaustiva, logica e coerente con gli atti. Ha richiamato il principio per cui il mancato inoltro di una missiva può essere motivato da elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il suo contenuto effettivo coincida con quello apparente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 19 marzo 2026, con la quale il Tribunale di Sorveglianza $:1' L'Aquila, ha rigettato il reclamo proposto da Carmine Pagano, in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza (art. 18 ter Ord. pen.);
La disposizione individua la materia del reclamo e del ricorso: limitazioni e controlli della corrispondenza del detenuto.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo
Nel regime di detenzione speciale, il mancato inoltro della corrispondenza può fondarsi su elementi concreti che inducano ragionevolmente a dubitare che il contenuto effettivo della missiva corrisponda a quello apparente.
ritenuto che, per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime di detenzione speciale, il mancato inoltro della missiva è legittimo quando sia motivato sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo coincida con quello risultante dalla semplice lettura del testo.
- Sono inammissibili le censure che reiterano deduzioni in fatto già adeguatamente esaminate dal giudice del reclamo, quando la decisione impugnata presenti una motivazione esaustiva, logica e coerente con gli atti.
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