Cassazione Penale, Sentenza n. 30662/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2022 del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto, da parte del G.I.P., dell'istanza di riduzione del sequestro disposto nei confronti di Goggioli e della societaà Klinicom s.r.l. Il ricorrente censura la valutazione del profitto confiscabile, sostenendo che il provvedimento ha incluso nell'ammontare sequestrabile l'intera somma ottenuta dalla vendita della merce (presunta truffa contrattuale ai sensi dell'art. 640, comma 2, n.1 e n.2-bis c.p.), senza scomputare i costi effettivi sostenuti per l'acquisto e il trasporto della merce. A supporto delle sue doglianze richiama gli artt. 321 c.p.p., 640-quater c.p., l'art. 53 del D.Lgs. 321/2000 e pronunce di legittimità (tra cui Cass. n. 39356/2021), nonché il principio di proporzionalità, deducendo che la mancata deduzione dei costi comporterebbe una confisca più gravosa dell'effettivo profitto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che Goggioli ha impugnato la misura eseguita nei confronti della societaà Klinicom s.r.l. senza dichiarare di rappresentarla né di agire per suo conto, e senza dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione rispetto alle somme sequestrate nella esclusiva titolarità della societaà. Ne consegue la mancanza di legittimazione a proporre il gravame nella parte che riguarda i beni della societaà. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto per inammissibilità; inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale parametro procedurale per l'impugnazione dei provvedimenti cautelari; il ricorso era formato ai sensi di tale disposizione quale mezzo di gravame contro misure cautelari
art. 321, co. 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nozione di profitto confiscabile e alla possibilità di scomputare oneri e costi nella determinazione dell'incremento patrimoniale
art. 640, comma 2, n.1 e n.2-bis c.p.
Fattispecie delittuosa contestata (truffa), che giustifica il sequestro per confisca del profitto del reato
Norma richiamata dal ricorrente nel complesso del quadro normativo relativo ai reati contro il patrimonio e alle conseguenze patrimoniali
art. 53 D.Lgs. 321/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione a profili di determinazione del profitto/confisca e possibili limiti; interpretazione nel giudizio non approfondita per motivi di inammissibilità
Principio interpretato dalla Corte: l'indagato non titolare del bene oggetto del sequestro può proporre gravame soltanto se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, ossia l'interesse alla restituzione del bene
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per il potere di infliggere ammende in caso di impugnazione manifestamente infondata o con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Cass. Sez. Un. n. 26652/2008 (FISIA IMPIANTI) e Cass. n. 40765/2021
Precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale e dalle parti in tema di determinazione del profitto confiscabile e del principio di proporzionalità; la Corte osserva che tali pronunce riguardano profili diversi rispetto alla deduzione dei costi di acquisto della merce nel caso concreto
Cass. n. 39356/2021
Pronuncia citata dal ricorrente in cui la Corte, in un caso di cessione di mascherine senza marcatura CE, aveva scomputato i costi di acquisto nella ricostruzione del profitto; il ricorrente invoca tale approccio per sostenere la deducibilità dei costi
Massime di principio
- Legittimazione a impugnare: chi impugna un provvedimento di sequestro avente ad oggetto beni di proprietà altrui deve dimostrare di avere un interesse concreto e attuale (ad esempio di agire in rappresentanza della proprietaria o di avere un diritto diretto sui beni); in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Se la contestazione riguarda somme sequestrate nella esclusiva titolarità di una società, il soggetto deve agire in nome e per conto della società o dimostrare un interesse concreto (es. rapporto giuridico che giustifica la restituzione); altrimenti le censure sulla quantificazione del profitto non saranno esaminate nel merito.
- Sul merito della determinazione del profitto confiscabile: è possibile, secondo consolidata giurisprudenza, che alcuni costi direttamente pertinenti e documentati possano essere presi in considerazione nel ridurre l'incremento patrimoniale contestato, ma la verifica richiede istruttoria e prova documentale specifica.
- Il principio di proporzionalità può essere richiamato per criticare misure di sequestro che portino a confische superiori al reale profitto, ma non surroga gli ordinari requisiti di legittimazione processuale richiesti per l'impugnazione.
- Prassi prudente: chi impugna provvedimenti cautelari relativi a società deve allegare e documentare il potere di rappresentanza o l'interesse concreto, e fornire fin da subito elementi probatori (fatture, costi di acquisto, documentazione di trasporto) se chiede lo scomputo di costi dal profitto.
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