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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28258/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno 2008 con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito della contribuente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, valorizzando incrementi patrimoniali (acquisto del diritto di usufrutto su un immobile per euro 50.000 e costituzione di una s.r.l. mediante versamento di euro 9.900), il costo presunto di mantenimento dell'abitazione familiare calcolato secondo il D.M. 10 settembre 1992 e le rate di un mutuo acceso in anni precedenti. La contribuente aveva contestato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancata notifica di un verbale di constatazione, l'erroneità dell'utilizzo di spese non riferibili al periodo d'imposta e l'irrilevanza, ai fini del redditometro, delle spese per la casa e del mutuo perché sostenute dal coniuge in forza di un provvedimento del tribunale di Torino nel giudizio di separazione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato l'annullamento, ritenendo provato che i costi dell'immobile e del mutuo non fossero stati sostenuti dalla contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. 600/1973, degli artt. 2 e 3 del D.M. 10 settembre 1992 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse illegittimamente tratto da un'ordinanza del giudice della separazione la prova certa dell'effettivo pagamento da parte del marito delle spese di gestione e manutenzione dell'abitazione e delle rate di mutuo, mentre nel redditometro sarebbero opponibili solo prove certe e non ragionamenti inferenziali; inoltre contestava che la CTR avesse valorizzato anche gli assegni di mantenimento indicati nell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'ordinanza del tribunale di Torino, fondata sui riscontri del giudizio di separazione, attestava che la contribuente era esonerata, per carenza di disponibilità, dal sostenere le spese di mantenimento della casa familiare, le quali erano state poste a carico del marito; da ciò derivava legittimamente l'esclusione di tali esborsi dalla ricostruzione sintetica del reddito, perché non potevano essere imputati alla contribuente costi che un provvedimento giurisdizionale aveva motivatamente escluso fossero da lei sostenuti. Ha inoltre precisato che il secondo motivo non coglieva la ratio decidendi, poiché il riferimento agli assegni di mantenimento era solo un'argomentazione aggiuntiva e non la base decisiva della decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese.

Norme richiamate

  • art. 38 D.P.R. 600/1973

    nel reddito sintetico non possono essere computate spese che risultino, sulla base di un provvedimento giurisdizionale, non sostenute dal contribuente; la prova contraria può fondarsi su elementi idonei a dimostrare che i costi non erano a suo carico

  • D.M. 10 settembre 1992, artt. 2 e 3

    richiamati come parametri del calcolo redditometrico per la determinazione del costo di mantenimento dell'abitazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, ma il ricorso è stato respinto perché la CTR ha ritenuto acquisita una prova idonea a escludere la riferibilità delle spese alla contribuente

  • artt. 2727, 2728 e 2729 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in materia di presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione impugnata si fondasse su un'inferenza inammissibile, valorizzando invece un provvedimento giudiziale e i relativi riscontri

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può contrastare la ricostruzione dell'Ufficio dimostrando che talune spese presunte non sono state in realtà sostenute da lui perché poste a carico di un terzo in base a un titolo giuridico o a un provvedimento giudiziale.
  • Quando la contestazione dell'Ufficio riguarda spese di mantenimento dell'abitazione familiare, un'ordinanza resa nel giudizio di separazione che attribuisca tali oneri all'altro coniuge può costituire elemento idoneo a escludere l'imputazione di quelle spese al contribuente ai fini del redditometro.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibilmente o infondatamente formulato quando colpisce un argomento accessorio e non la vera base logico-giuridica della decisione.
  • La prova contraria in materia di accertamento sintetico non richiede necessariamente la dimostrazione diretta di ogni singolo pagamento quando sia già provato, con elementi seri e specifici, che l'obbligo economico gravava su un altro soggetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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