Cassazione Penale, Sentenza n. 24723/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con diverse contestazioni: Antimo Perreca deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e talune estorsioni (sostiene identità del disegno criminoso fin dall'origine); Gaetano Petruolo impugna la valutazione della prova dichiarativa (affidabilità del collaboratore Pettrone e di altri pentiti), contesta l'esclusione della recidiva reiterata, censura la motivazione relativa all'applicazione delle aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche; Domenico Perreca deduce violazione del precedente giudicato/archiviazione (art. 649 c.p.p.), genericità dell'imputazione e vizio sulle statuizioni di pena e circostanze (assenza dell'affectio societatis, mancato riconoscimento delle attenuanti, applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi. Il ricorso di Antimo Perreca è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha motivato in modo congruo la mancata continuazione, distinguendo singolarmente le estorsioni e valutando tempi e modalità. Il ricorso di Gaetano Petruolo è stato accolto soltanto sul terzo motivo relativo alla carenza di motivazione nell'applicazione dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4 c.p. (la Corte ha annullato parzialmente la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova determinazione della misura dell'aumento). Gli altri motivi di Petruolo sono stati rigettati (compresa la questione sull'attendibilità dei collaboratori, ritenuta valutata correttamente dal giudice di merito). Il ricorso di Domenico Perreca è stato rigettato in toto: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul presunto giudicato/archiviazione e congrua la valutazione del ruolo e della durata della partecipazione associativa, nonché la motivazione rispetto alle aggravanti e al diniego delle attenuanti. Per effetto dei rigetti, Antimo e Domenico Perreca sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; per Petruolo è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità eccetto il punto annullato e rinviato.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte ha confermato l'uso dell'art. 416-bis per qualificare le condotte come partecipazione a clan camorristici; ha ritenuto valutabile l'aggravante della disponibilità di armi ove sia desumibile dal contesto e dai fatti di sangue commessi dal gruppo
La Corte ha precisato che quando il giudice applica un aumento superiore al minimo previsto per la circostanza ad effetto speciale deve motivare adeguatamente le ragioni che giustificano l'ulteriore aumento; la mancanza di motivazione ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio
art. 192, comma 3 cod. proc. pen. (dichiarazioni del coimputato/coinvolto)
Le dichiarazioni di collaboratori/coimputati richiedono riscontri e non possono costituire prova esclusiva; il giudice di merito deve valutare l'attendibilità mediante riscontri reciproci, come fatto nella sentenza impugnata
art. 512 cod. proc. pen. (impossibilità di ripetizione e acquisizione predibattimentale)
La Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione predibattimentale per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, purché la valutazione sia bilanciata con adeguate garanzie e riscontri probatori
art. 493, comma 3 cod. proc. pen. (acquisizione della prova per accordo delle parti)
Le dichiarazioni acquisite con l'accordo delle parti in dibattimento sono utilizzabili e costituiscono adeguato elemento di riscontro nel valutare le fonti dichiarative
art. 649 cod. proc. pen. (divieto di nuovo giudizio: giudicato)
La Corte ha ricordato che il divieto del secondo giudizio rileva solo se il precedente decisione definitiva abbia statuito sul medesimo fatto; un precedente irrevocabile su reato diverso (es. ricettazione) non impedisce un nuovo processo per associazione mafiosa
art. 133, comma 2 cod. pen. (valutazione della pericolosità e del tempo decorso)
La Corte ha valutato la recidiva e l'assenza di attenuanti anche alla luce della durata e della gravità della condotta associativa, ritenendo non determinante il mero tempo decorso
d.l. n.92/2008 conv. L. n.125/2008 (modifiche alla cornice edittale per il reato associativo)
La Corte ha respinto la richiesta di applicare la disciplina edittale anteriore senza prova convincente di delimitazione temporale della partecipazione; la delimitazione del periodo di operatività va motivata in concreto
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è necessario provare che il programma criminoso e le modalità esecutive fossero già delineati e condivisi fin dalla fase iniziale dell'adesione; il solo collegamento temporale non è sufficiente.
- Le dichiarazioni dei collaboratori (e le cosiddette chiamate in correità) possono essere utilizzate ma non come fonte esclusiva: devono essere corroborate da riscontri documentali, intercettazioni o da altre dichiarazioni e valutate complessivamente dal giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione non sono automaticamente inutilizzabili se poi sono assunte in dibattimento o corroborate da altri elementi; va valutata la loro attendibilità e riscontro operativo.
- Se il giudice applica un aumento di pena superiore al minimo previsto per una circostanza ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.), è obbligatorio motivare specificamente le ragioni che giustificano la misura scelta; la carenza motivazionale determina annullamento parziale e rinvio.
- Il precedente provvedimento che riguarda un reato diverso o una mera iscrizione/archiviazione non costituisce automaticamente giudicato impeditivo di un secondo processo per fatti storicamente distinti; il giudicato opera solo se la pronuncia definitiva riguarda il medesimo fatto.
- La valutazione di recidiva e delle attenuanti deve tener conto non solo del tempo decorso ma anche della natura dei precedenti, della durata e della rilevanza della partecipazione associativa: una lunga permanenza in un'organizzazione mafiosa può giustificare la esclusione delle attenuanti e il riconoscimento della recidiva specifica.
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