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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24723/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con diverse contestazioni: Antimo Perreca deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e talune estorsioni (sostiene identità del disegno criminoso fin dall'origine); Gaetano Petruolo impugna la valutazione della prova dichiarativa (affidabilità del collaboratore Pettrone e di altri pentiti), contesta l'esclusione della recidiva reiterata, censura la motivazione relativa all'applicazione delle aggravanti ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche; Domenico Perreca deduce violazione del precedente giudicato/archiviazione (art. 649 c.p.p.), genericità dell'imputazione e vizio sulle statuizioni di pena e circostanze (assenza dell'affectio societatis, mancato riconoscimento delle attenuanti, applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, comma 4).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi. Il ricorso di Antimo Perreca è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha motivato in modo congruo la mancata continuazione, distinguendo singolarmente le estorsioni e valutando tempi e modalità. Il ricorso di Gaetano Petruolo è stato accolto soltanto sul terzo motivo relativo alla carenza di motivazione nell'applicazione dell'aumento di pena ex art. 63, comma 4 c.p. (la Corte ha annullato parzialmente la sentenza limitatamente a tale punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova determinazione della misura dell'aumento). Gli altri motivi di Petruolo sono stati rigettati (compresa la questione sull'attendibilità dei collaboratori, ritenuta valutata correttamente dal giudice di merito). Il ricorso di Domenico Perreca è stato rigettato in toto: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul presunto giudicato/archiviazione e congrua la valutazione del ruolo e della durata della partecipazione associativa, nonché la motivazione rispetto alle aggravanti e al diniego delle attenuanti. Per effetto dei rigetti, Antimo e Domenico Perreca sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; per Petruolo è stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità eccetto il punto annullato e rinviato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione tra associazione mafiosa e reati-fine è necessario provare che il programma criminoso e le modalità esecutive fossero già delineati e condivisi fin dalla fase iniziale dell'adesione; il solo collegamento temporale non è sufficiente.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori (e le cosiddette chiamate in correità) possono essere utilizzate ma non come fonte esclusiva: devono essere corroborate da riscontri documentali, intercettazioni o da altre dichiarazioni e valutate complessivamente dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione non sono automaticamente inutilizzabili se poi sono assunte in dibattimento o corroborate da altri elementi; va valutata la loro attendibilità e riscontro operativo.
  • Se il giudice applica un aumento di pena superiore al minimo previsto per una circostanza ad effetto speciale (art. 63, comma 4 c.p.), è obbligatorio motivare specificamente le ragioni che giustificano la misura scelta; la carenza motivazionale determina annullamento parziale e rinvio.
  • Il precedente provvedimento che riguarda un reato diverso o una mera iscrizione/archiviazione non costituisce automaticamente giudicato impeditivo di un secondo processo per fatti storicamente distinti; il giudicato opera solo se la pronuncia definitiva riguarda il medesimo fatto.
  • La valutazione di recidiva e delle attenuanti deve tener conto non solo del tempo decorso ma anche della natura dei precedenti, della durata e della rilevanza della partecipazione associativa: una lunga permanenza in un'organizzazione mafiosa può giustificare la esclusione delle attenuanti e il riconoscimento della recidiva specifica.

Testo integrale

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