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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La società, destinataria di un sequestro preventivo impeditivo confermato dal tribunale del riesame fino alla concorrenza di euro 1.499.160,03 nell'ambito di un procedimento per frodi carosello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge. La censura riguardava l'assenza totale di motivazione in ordine al periculum in mora, cioè alla concreta esigenza cautelare richiesta per il mantenimento della misura. Il ricorrente ha quindi sostenuto che l'ordinanza del riesame fosse viziata perché priva della necessaria analisi di uno dei presupposti della misura cautelare reale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata era del tutto carente di motivazione sul periculum in mora. Ha inoltre precisato che, anche se il tribunale del riesame aveva osservato che i motivi erano stati esposti oralmente e che la questione del periculum non era stata devoluta, il provvedimento avrebbe comunque dovuto contenere una compiuta valutazione di entrambi i presupposti della misura, in applicazione dell'effetto devolutivo del riesame. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari, per nuovo esame da parte del Tribunale di Ravenna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001

    richiamato come base della responsabilità dell'ente nel procedimento per frodi carosello, in relazione al reato tributario presupposto

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    indicato come reato tributario presupposto della contestazione all'ente

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    indicato come norma che regola la competenza del giudice del rinvio dopo l'annullamento dell'ordinanza del riesame

  • art. 321 c.p.p.

    implicitamente presupposto in quanto il provvedimento impugnato riguarda un sequestro preventivo impeditivo e la Corte discute dei presupposti cautelari, in particolare del periculum in mora

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame contro il sequestro preventivo, il tribunale deve pronunciarsi compiutamente su tutti i presupposti della misura cautelare reale, compreso il periculum in mora, anche quando la parte li abbia dedotti in modo non espresso o il giudice ritenga che la questione non sia stata specificamente devoluta.
  • L'effetto devolutivo del riesame impone al giudice di legittimità del merito cautelare di verificare l'intera tenuta del provvedimento sotto il profilo dei presupposti legali della misura; la motivazione non può mancare del tutto su uno di essi.
  • La mancanza totale di motivazione in ordine alle esigenze cautelari reali integra vizio di legge e determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al punto carente.

Come è indicizzato

MaterieSequestroInteresse o vantaggio
RamiProcesso penaleResponsabilità enti (231)
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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