Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 6761 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Prestazioni di terzi non in forma continuativa - Collaborazioni collegate a nomine CTU - Difetto di autonoma organizzazione - Presupposto impositivo - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Le somme corrisposte a terzi erano di importo contenuto rispetto ai redditi professionali, riferite in parte a prestazioni occasionali o estranee all’attività ordinaria e, per gli incarichi di consulente tecnico d’ufficio, riguardavano collaboratori talvolta nominati direttamente dall’autorità giudiziaria, con compensi soltanto anticipati dal professionista. Il ricorrente contestava inoltre che i beni strumentali utilizzati fossero eccedenti le normali esigenze professionali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’insussistenza dell’autonoma organizzazione e, quindi, del presupposto impositivo IRAP. Ha ritenuto che i compensi a terzi non fossero quantitativamente rilevanti rispetto ai redditi complessivi, che le collaborazioni fossero occasionali, contingenti e non stabili, e che alcune prestazioni fossero svolte in ambiti diversi da quello professionale del contribuente. Il ricorso a consulenti esterni, non inseriti in un apparato organizzativo stabile e talvolta scelti dal tribunale, non dimostrava l’esistenza di una struttura autonoma rispetto alla persona del professionista. Anche i beni strumentali non sono stati considerati di valore o consistenza tali da integrare il presupposto IRAP. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 446/1997

    L’imposta regionale sulle attività produttive ha per presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    Per i professionisti l’IRAP è dovuta solo quando l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione, ossia mediante una struttura stabile e distinta dalla mera attività personale del titolare.

  • Cass. civ., n. 23778/2009

    Il ricorso a consulenti o collaboratori esterni, quando non costituisce una struttura stabile e organizzata, può essere indicativo dell’assenza di autonoma organizzazione.

  • Cass. civ., n. 2078/2009

    La rilevanza ai fini IRAP deve essere valutata in concreto, considerando l’effettiva organizzazione dell’attività professionale.

  • Cass. civ., n. 8962/2013

    Rileva la concreta possibilità di utilizzare personale, beni strumentali o mezzi finanziari idonei a potenziare l’attività, indipendentemente dal rapporto giuridico attraverso cui tali risorse sono acquisite.

  • Cass. civ., n. 8914/2014

    Il ricorso non stabile e non continuativo a prestazioni di terzi non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza di autonoma organizzazione.

  • Cass. civ., n. 20610/2016

    L’utilizzo occasionale di collaboratori esterni può deporre per l’assenza, anziché per la presenza, di una struttura organizzata autonomamente dal professionista.

Massime di principio

  • Un professionista è soggetto a IRAP solo se dimostra di operare attraverso una struttura organizzativa stabile, autonoma e potenzialmente idonea a potenziare l’attività oltre il lavoro personale.
  • Il ricorso a collaboratori esterni non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre verificare frequenza, continuità, stabilità, importi e ruolo effettivo dei collaboratori.
  • Le collaborazioni occasionali, contingenti o imposte o individuate da un’autorità terza, come nel caso dei CTU, sono generalmente meno indicative di un’autonoma organizzazione.
  • La rilevanza delle spese per prestazioni di terzi deve essere valutata anche in rapporto ai ricavi o al reddito complessivo del professionista, non soltanto in valore assoluto.
  • L’utilizzo di strumenti tecnologici adeguati e aggiornati alle normali esigenze professionali non dimostra, da solo, l’esistenza di una struttura autonoma assoggettabile a IRAP.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: occasionalità delle prestazioni, assenza di personale stabile, modesta incidenza dei compensi e beni strumentali ordinari possono condurre all’esclusione dell’IRAP.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.