Sentenza del 03/12/2019 n. 6761 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Prestazioni di terzi non in forma continuativa - Collaborazioni collegate a nomine CTU - Difetto di autonoma organizzazione - Presupposto impositivo - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a IRAP sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. Le somme corrisposte a terzi erano di importo contenuto rispetto ai redditi professionali, riferite in parte a prestazioni occasionali o estranee all’attività ordinaria e, per gli incarichi di consulente tecnico d’ufficio, riguardavano collaboratori talvolta nominati direttamente dall’autorità giudiziaria, con compensi soltanto anticipati dal professionista. Il ricorrente contestava inoltre che i beni strumentali utilizzati fossero eccedenti le normali esigenze professionali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’insussistenza dell’autonoma organizzazione e, quindi, del presupposto impositivo IRAP. Ha ritenuto che i compensi a terzi non fossero quantitativamente rilevanti rispetto ai redditi complessivi, che le collaborazioni fossero occasionali, contingenti e non stabili, e che alcune prestazioni fossero svolte in ambiti diversi da quello professionale del contribuente. Il ricorso a consulenti esterni, non inseriti in un apparato organizzativo stabile e talvolta scelti dal tribunale, non dimostrava l’esistenza di una struttura autonoma rispetto alla persona del professionista. Anche i beni strumentali non sono stati considerati di valore o consistenza tali da integrare il presupposto IRAP. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 446/1997
L’imposta regionale sulle attività produttive ha per presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per i professionisti l’IRAP è dovuta solo quando l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione, ossia mediante una struttura stabile e distinta dalla mera attività personale del titolare.
Cass. civ., n. 23778/2009
Il ricorso a consulenti o collaboratori esterni, quando non costituisce una struttura stabile e organizzata, può essere indicativo dell’assenza di autonoma organizzazione.
Cass. civ., n. 2078/2009
La rilevanza ai fini IRAP deve essere valutata in concreto, considerando l’effettiva organizzazione dell’attività professionale.
Cass. civ., n. 8962/2013
Rileva la concreta possibilità di utilizzare personale, beni strumentali o mezzi finanziari idonei a potenziare l’attività, indipendentemente dal rapporto giuridico attraverso cui tali risorse sono acquisite.
Cass. civ., n. 8914/2014
Il ricorso non stabile e non continuativo a prestazioni di terzi non è sufficiente, da solo, a dimostrare l’esistenza di autonoma organizzazione.
Cass. civ., n. 20610/2016
L’utilizzo occasionale di collaboratori esterni può deporre per l’assenza, anziché per la presenza, di una struttura organizzata autonomamente dal professionista.
Massime di principio
- Un professionista è soggetto a IRAP solo se dimostra di operare attraverso una struttura organizzativa stabile, autonoma e potenzialmente idonea a potenziare l’attività oltre il lavoro personale.
- Il ricorso a collaboratori esterni non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre verificare frequenza, continuità, stabilità, importi e ruolo effettivo dei collaboratori.
- Le collaborazioni occasionali, contingenti o imposte o individuate da un’autorità terza, come nel caso dei CTU, sono generalmente meno indicative di un’autonoma organizzazione.
- La rilevanza delle spese per prestazioni di terzi deve essere valutata anche in rapporto ai ricavi o al reddito complessivo del professionista, non soltanto in valore assoluto.
- L’utilizzo di strumenti tecnologici adeguati e aggiornati alle normali esigenze professionali non dimostra, da solo, l’esistenza di una struttura autonoma assoggettabile a IRAP.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: occasionalità delle prestazioni, assenza di personale stabile, modesta incidenza dei compensi e beni strumentali ordinari possono condurre all’esclusione dell’IRAP.
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