Cassazione Penale, Ordinanza n. 19362/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, dopo avere riqualificato il fatto nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale, sostenendo che la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sarebbe stata desunta dai giudici di merito esclusivamente dal dato ponderale della droga sequestrata, senza adeguati ulteriori elementi di riscontro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto sulla destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, valorizzando anche le dichiarazioni del teste indicato in sentenza, la cui attendibilità non è stata ritenuta seriamente scalfita. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
richiamato come base della riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte non ne discute il contenuto, ma conferma la qualificazione operata nei gradi di merito.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sent. Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta dal giudice di merito sulla base di un complesso di elementi probatori e non è censurabile in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente coerente.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando il giudice d'appello abbia dato conto in modo non illogico delle ragioni poste a fondamento della responsabilità, valorizzando anche dichiarazioni testimoniali ritenute attendibili.
- La deduzione difensiva secondo cui la destinazione allo spaccio sarebbe stata affermata soltanto in base al peso della sostanza non è sufficiente a fondare l'annullamento se la sentenza impugnata richiama ulteriori elementi probatori.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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