Cassazione Penale, Sentenza n. 41724/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Terziu ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna del Tribunale di Rimini, sostenendo di non aver avuto "effettiva conoscenza" della pendenza del processo; la Corte di appello di Bologna aveva rifiutato la restituzione ritenendo sussistenti indici positivi di conoscenza e di volontaria sottrazione (fuga alla vista della polizia, messaggi alla proprietaria, sequestro del passaporto, decreto di latitanza, precedenti), e quindi che il ricorrente si fosse sottratto al giudizio
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la motivazione della Corte di appello. Ha affermato che la mera dichiarazione di latitanza o la fuga alla vista della polizia non sono indici automatici e sufficienti per dimostrare l'effettiva conoscenza della pendenza del processo o una volontaria sottrazione non equivoca. Ha precisato che l'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. è applicabile anche nei casi di sentenza pronunciata in assenza e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, restituendo Terziu nel termine per proporre impugnazione della sentenza n. 1083 del Tribunale di Rimini. Ha altresì richiamato l'obbligo di conformarsi alle garanzie previste dalla Direttiva 2016/343 e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La sentenza non determina automaticamente la scarcerazione dell'imputato
Norme richiamate
art. 175, comma 2.1 e comma 2-bis, cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la restituzione nel termine per impugnare la sentenza qualora l'imputato provi di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo; la Corte interpreta "effettiva conoscenza" come conoscenza del processo con contenuto dell'imputazione e della data/ora/luogo dell'udienza
art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per procedere in assenza: il giudice può procedere se ritiene provata l'effettiva conoscenza del processo e la scelta volontaria di non partecipare; il comma 3 include il caso di decreto di latitanza. La Corte sottolinea la necessità che conoscenza e volontà coesistano e che la mera latitanza non sia di per sé prova automatica
art. 296, cod. proc. pen. (previgente formulazione)
Il decreto di latitanza nei confronti di Terziu fu emesso sotto la previgente formulazione; la Corte osserva che quella formulazione non conteneva i requisiti attuali di effettiva conoscenza e volontà di sottrarsi, per cui la sola esistenza del decreto non prova automaticamente condizioni per procedere in absentia
Rimedio straordinario (rescissione del giudicato) quando l'imputato sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di legge; la Corte chiarisce l'area di interferenza con la restituzione nel termine e riconosce che i rimedi possono concorrere, pur avendo natura ed effetti diversi
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (e art. 89, comma 3)
Ha riformato la disciplina del giudizio in assenza e introdotto modifiche che rendono applicabile l'attuale art. 175 ai casi di sentenze pronunciate successivamente alla riforma; la Corte ricava da ciò l'ammissibilità della restituzione nel termine anche per casi di assenza formalmente dichiarata
Direttiva (UE) 2016/343
La direttiva rafforza la presunzione di innocenza e il diritto di partecipare al processo; impone, in caso di giudizio in assenza, la possibilità di riaprire il processo o di avere un rimedio equivalente salvo prova non equivoca di sottrazione volontaria. La Corte la usa come parametro interpretativo per garantire le tutele procedurali
art. 6 CEDU
Garantisce il diritto ad un processo equo e al contraddittorio; la Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU per affermare che la rinuncia alla presenza deve risultare inequivoca e che l'assenza di notifica personale impedisce di presumere una rinuncia
artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati per rafforzare la natura fondamentale del diritto ad un ricorso effettivo e ai diritti di difesa, utili all'interpretazione della disciplina processuale interna in conformità ai principi UE
Norma sostanziale cui è stato ricondotto il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti per il quale il ricorrente è stato condannato; citata per contestualizzare la vicenda penale oggetto del giudizio
Massime di principio
- La mera emissione di un decreto di latitanza o la fuga alla vista della polizia non costituiscono, di per sé, prova sufficiente che l'imputato avesse avuto "effettiva conoscenza" della pendenza del processo
- "Effettiva conoscenza" va intesa come conoscenza concreta del processo: contenuto dell'imputazione e data/ora/luogo dell'udienza, così da permettere di esercitare il diritto alla difesa
- Per negare la riapertura o l'accesso a rimedi (restaurazione del termine o rescissione) è necessario che emergano indizi precisi, concreti e non equivoci di una volontaria e consapevole sottrazione alla giustizia
- Il rimedio della restituzione nel termine (art. 175) è ammissibile anche nel caso di sentenza pronunciata in assenza dopo la riforma; può concorrere, a seconda dell'obiettivo processuale, con la rescissione del giudicato (art. 629-bis)
- I giudici di merito devono motivare specificamente e non presuntivamente la valutazione della conoscenza e della volontà di sottrazione, tenendo conto delle garanzie richieste dalla Direttiva 2016/343 e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- In situazioni simili, l'imputato privo di notifica personale delle udienze e senza contatti con l'autorità giudiziaria ha forti argomenti per chiedere la restituzione nel termine o la rescissione, salvo prova non equivoca del contrario da parte dell'autorità
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