Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36855/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 dicembre 2024. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, concerne una sottrazione di borse compiuta da uno o più agenti e seguita da una reazione violenta o minacciosa nei confronti dell'avente diritto o dell'addetto alla vigilanza, con contestazione originaria di rapina impropria. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti lamentavano violazione di legge per avere il giudice di merito qualificato il fatto come rapina consumata ex artt. 110 e 628, commi 2 e 3, c.p., invece che come tentativo di rapina ex artt. 110, 56 e 628, commi 2 e 3, c.p., sostenendo che la condotta sottrattiva non si sarebbe perfezionata. Con il secondo motivo denunciavano violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 628 c.p. come riformato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024. La Corte ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello e disattese, oltre che manifestamente infondato alla luce del principio per cui la rapina impropria è consumata quando la vittima ha perso il controllo della cosa e l'agente, subito dopo la sottrazione, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o l'impunità. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché non devoluto con specifici motivi e conclusioni in appello, nonostante la decisione della Corte costituzionale fosse intervenuta prima della sentenza di secondo grado, e comunque contrastante con la motivazione della corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del fatto e l'applicazione della pena al minimo edittale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna di entrambi i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in quanto reiterativo di questioni già esaminate e comunque infondato, affermando che la rapina impropria si consuma quando la sottrazione sia perfezionata e il possessore abbia perso il controllo autonomo della cosa, anche se l'intervento dell'addetto alla vigilanza sia avvenuto solo dopo l'impossessamento delle borse. Ha poi ritenuto il secondo motivo non consentito perché la questione relativa alla riforma dell'art. 628 c.p. ad opera della Corte costituzionale non era stata specificamente devoluta in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; in ogni caso la Corte territoriale aveva già motivato in termini incompatibili con la censura. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale disposizione sul concorso di persone nel reato, nella qualificazione della condotta contestata

  • art. 56 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere la configurabilità del tentativo

  • art. 628, commi 2 e 3, c.p.

    norma di riferimento per la rapina impropria; la Corte ribadisce che il delitto è consumato quando il possessore perde il controllo della cosa e l'agente usa immediatamente violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o l'impunità

  • art. 628 c.p.

    richiamato in relazione alla riforma operata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, ma la censura è dichiarata non consentita per mancata devoluzione in appello

  • sentenza Corte cost. n. 86/2024

    menzionata come fonte della riforma dell'art. 628 c.p. invocata dai ricorrenti

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure meramente reiterative di motivi già proposti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, salvo che si confrontino criticamente con la motivazione impugnata.
  • La rapina impropria è consumata quando, a seguito della sottrazione, la persona offesa abbia già perso il controllo autonomo della cosa e l'agente usi immediatamente violenza o minaccia per mantenere il possesso del bene o procurarsi l'impunità; non è necessario che l'intervento della vigilanza preceda il perfezionamento della sottrazione.
  • Una doglianza fondata su una modifica normativa o giurisprudenziale sopravvenuta deve essere specificamente devoluta al giudice di appello, altrimenti in cassazione risulta preclusa per interruzione della catena devolutiva.
  • La contestazione del tentativo non può essere accolta quando la ricostruzione fattuale del giudice di merito evidenzi che l'impossessamento si sia già perfezionato prima dell'intervento dei terzi, rendendo consumato il reato patrimoniale violento.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.