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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22069/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale emesso in relazione a un complesso immobiliare compravenduto con atto registrato il 23 aprile 2012. La società contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo l'annullamento in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato fatti decisivi, tra cui la mancata contestazione della perizia di parte e l'uso, da parte dell'Ufficio, di immobili comparabili; (2) violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'omesso esame degli elementi probatori offerti dall'Ufficio nella stima dei beni e la mancata rideterminazione giudiziale del valore degli immobili da parte della CTR, che avrebbe dovuto esercitare il potere sostitutivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente la ratio decidendi e consentiva il controllo logico-giuridico della decisione, poiché la CTR aveva spiegato perché i criteri estimativi dell'Ufficio non erano attendibili: comparazione con immobili non omogenei per zona urbanistica, uso di un valore di riproduzione deprezzato basato su materiali e criteri costruttivi non coerenti con l'epoca di edificazione degli immobili (1962-1975), mancata considerazione della vendita avvenuta a licitazione privata. Ha poi ritenuto inammissibile o comunque non fondato il secondo motivo: la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata; inoltre la censura avrebbe dovuto essere veicolata, semmai, come vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.; infine la CTR, nel processo tributario inteso come giudizio di impugnazione-merito, non era tenuta a rideterminare il valore se aveva già accertato l'infondatezza della pretesa impositiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente richiede che la sentenza non indichi gli elementi del convincimento o li esponga senza un percorso logico-giuridico controllabile.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è tema distinto dalla nullità per motivazione apparente; la censura va correttamente qualificata e, in presenza di doppia conforme, può essere inammissibile se non dedotte ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, la censura sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non allega e dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.

  • artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamati come norme sulla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro; la Corte non ravvisa violazione, poiché la CTR ha correttamente valutato l'infondatezza della maggiore pretesa fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio; la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché la valutazione degli elementi di prova appartiene al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice di merito non renda percepibili gli elementi posti a base del proprio convincimento o non sviluppi un percorso logico-giuridico idoneo a consentire il controllo della decisione.
  • Nel giudizio tributario, la valutazione delle prove e dei criteri estimativi è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e logicamente coerente.
  • Il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito: il giudice non si limita ad annullare l'atto, ma può pronunciare una decisione sostitutiva sul rapporto tributario; tuttavia tale potere opera nei limiti delle ragioni poste dall'atto impositivo e dei motivi di ricorso del contribuente, e non impone una rideterminazione del valore quando la pretesa fiscale risulti infondata.
  • In presenza di doppia conforme, la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica e prova che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano differenti.
  • La censura che contesta in sostanza la valutazione del materiale probatorio non può essere proposta come violazione di legge, ma deve essere correttamente incanalata nel vizio motivazionale quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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