Cassazione Penale, Sentenza n. 4178/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 27/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Marchidan avverso la sentenza del Tribunale di Modena che lo aveva dichiarato colpevole di guida in stato di ebbrezza (fatto del 10/04/2021). La Corte territoriale aveva ritenuto l'atto di appello carente di specificità; il ricorrente sosteneva invece che l'appello conteneva argomentazioni specifiche, documentazione nuova (attestazione di frequenza del Sert) e ragioni concrete per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e per il riconoscimento di attenuanti/mitigazione ex art. 62-bis c.p., oltre a contestare il mancato confronto con le motivazioni del primo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello ha in realtà entrato nel merito delle doglianze anziché limitarsi a valutare l'ammissibilità e avrebbe quindi dovuto fissare udienza e instaurare il contraddittorio. La Cassazione ha rilevato che l'atto di appello conteneva elementi sufficienti per individuare l'ambito di rivalutazione (anche in tema di 131-bis e 62-bis) e che la declaratoria di inammissibilità era errata perché espressiva di un giudizio di infondatezza sul merito. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna affinché proceda al giudizio di secondo grado nel merito.
Norme richiamate
Stabilisce i requisiti di specificità dei motivi d'appello; la Corte ha richiamato che l'appello è inammissibile se non enuncia in forma puntuale i rilievi critici rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato, ma ha precisato che nel caso concreto l'atto conteneva elementi concreti e riferimenti sufficienti ai passaggi decisionali impugnati.
Norma citata nel ricorso come riferimento procedurale per la tassazione del provvedimento; la pronuncia di Cassazione si è concentrata sui profili di ammissibilità dell'appello ex art. 581 c.p.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per situazione di tossicodipendenza/riabilitazione (come novellata dal d.lgs. n. 150/2020): la Corte ha ritenuto che gli elementi post fattum prodotti (frequenza del Sert, comportamento collaborativo) potevano essere valutati in sede d'appello e non erano manifestamente irrilevanti.
Norma che disciplina le attenuanti e la possibile mitigazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto pertinente la prospettazione difensiva secondo cui la condotta successiva poteva influire sulla valutazione delle attenuanti.
d.lgs. 10 ottobre 2020, n. 150
Riferimento alla novella che ha inciso sull'art. 131 c.p.; la Corte ha considerato la formulazione normativa aggiornata nel valutare la rilevanza degli elementi post-offesa ai fini della causa di non punibilità.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 17877 del 17/04/2024; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016)
La Corte ha ripreso i criteri consolidati di legittimità secondo cui l'appellante deve indicare, almeno nelle linee essenziali, le ragioni per le quali non condivide le valutazioni del primo giudice; tuttavia ha applicato tali criteri nel senso che, alla luce del contenuto concreto dell'appello, nel caso di specie la specificità era raggiunta e doveva essere instaurato il contraddittorio.
Massime di principio
- La specificità dell'appello ex art. 581 c.p.p. richiede che le ragioni di impugnazione siano riferite ai passaggi motivazionali del provvedimento impugnato; tuttavia la riproposizione di questioni già sollevate in primo grado è ammessa se l'atto di appello confronta tali questioni con le considerazioni del primo giudice.
- Documenti e circostanze sopravvenute (es. certificazioni di cure o percorsi riabilitativi) possono costituire elementi rilevanti in appello e non vanno automaticamente considerati generici o irrilevanti se attinenti alle censure proposte (es. art. 131-bis o attenuanti).
- La Corte d'appello, quando ritiene sussistere un dubbio sull'ammissibilità dell'appello, non può sostituire un giudizio di inammissibilità con una decisione di merito senza aver dato luogo al contraddittorio: se il contenuto dell'atto consente di individuare l'ambito di rivalutazione, deve essere fissata udienza per il merito.
- La valutazione in ordine all'ammissibilità dell'appello è distinta dal sindacato di merito: la verifica dell'adeguatezza formale e della specificità non deve travalicare nel giudizio di infondatezza delle ragioni di fatto o di diritto dell'appellante.
- In casi simili, è utile che l'appellante espliciti con riferimento ai punti specifici della sentenza impugnata le ragioni per cui ritiene errata la valutazione del primo giudice e allegare, se possibile, documentazione che evidenzi fatti sopravvenuti o elementi concreti da valutare in sede d'appello.
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