Cassazione Civile, Ordinanza n. 34602/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto opposizione avverso il decreto di rigetto della sua domanda di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta dinanzi al giudice amministrativo in un giudizio di ottemperanza promosso da una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo che, nei giudizi amministrativi, il soggetto passivamente legittimato non fosse il Ministero della giustizia ma il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e di norme costituzionali, sostenendo che la legittimazione passiva del Ministero della giustizia, affermata dalle Sezioni Unite nel 2012 per i processi civili e penali, dovesse estendersi anche ai giudizi amministrativi; 2) violazione dell'art. 185 d.P.R. n. 115/2002 e di norme costituzionali, assumendo che tale disposizione non fosse pertinente o comunque non potesse giustificare l'individuazione del Ministero dell'economia e delle finanze come controparte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta l'individuazione del Ministero dell'economia e delle finanze quale soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative alla liquidazione dei compensi per l'attività prestata nel processo amministrativo in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, richiamando l'art. 185 d.P.R. n. 115/2002. Tuttavia ha ritenuto errata la decisione del Tribunale nella parte in cui, una volta riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia, aveva rigettato l'opposizione anziché disporre la rinnovazione della notifica nei confronti dell'amministrazione correttamente indicata. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché provveda alla rinnovazione della notifica verso il Ministero dell'economia e delle finanze e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'impugnazione del decreto di liquidazione; non viene però ritenuto decisivo per estendere la legittimazione passiva al Ministero della giustizia nei giudizi amministrativi.
È la norma da cui la Corte ricava che, per i pagamenti relativi ai processi amministrativi e contabili, le aperture di credito e il rimborso dei pagamenti sono disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente sua legittimazione passiva.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le doglianze sul vizio di motivazione sono dichiarate inammissibili perché formulate secondo una versione della norma non più applicabile ratione temporis.
art. 4 l. n. 260/1958
L'erronea individuazione dell'amministrazione convenuta è qualificata come mera irregolarità sanabile; la difesa erariale deve eccepirla tempestivamente alla prima udienza, altrimenti la questione resta preclusa.
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002
Sono richiamati dalla giurisprudenza citata per affermare che, nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l'errata individuazione del legittimato passivo non impedisce la sanatoria mediante rinnovazione dell'atto.
artt. 2, 3, 24 e 36 Cost.
Sono invocati dal ricorrente a sostegno delle censure, ma la Corte non li assume come base autonoma della decisione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il soggetto passivamente legittimato va individuato in relazione al tipo di processo in cui l'attività è stata prestata; per i processi amministrativi e contabili la legittimazione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze.
- L'erronea indicazione della pubblica amministrazione convenuta non determina di per sé la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma integra una irregolarità sanabile mediante rinnovazione della notifica nei confronti dell'organo correttamente individuato.
- La difesa erariale può far valere l'erronea identificazione della controparte pubblica solo con tempestiva eccezione alla prima udienza; in difetto, la questione resta preclusa e non può essere rilevata d'ufficio successivamente.
- Nel sindacato di legittimità, le censure formulate sul vizio di motivazione devono essere conformi al testo dell'art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis; la deduzione di un modello normativo superato comporta inammissibilità del motivo in parte qua.
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