Cassazione Civile, Ordinanza n. 33518/2023 del 01/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 per il recupero di maggiori ricavi, con conseguenti atti separati emessi anche verso i soci per l'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi. In primo e secondo grado gli accertamenti erano stati solo parzialmente ridimensionati, mantenendosi però la ricostruzione induttiva dei ricavi, mentre le sanzioni erano state rideterminate nel minimo edittale. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 2727 c.c. e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, sostenendo che il campione di merci esaminato dai verificatori fosse troppo esiguo e non rappresentativo, che la percentuale di ricarico fosse stata calcolata senza considerare l'eterogeneità dei beni e che l'avviso si limitasse a recepire il p.v.c. senza adeguata motivazione; (2) omessa valutazione dell'autonomia dei periodi d'imposta, contestando l'uso dei dati del 2007 per sostenere gli accertamenti relativi al 2006. Nel corso del giudizio è stata inoltre depositata domanda di definizione agevolata per la società e per alcuni soci, con conseguente estinzione parziale del processo; il giudizio è proseguito solo nei confronti di un socio che non aveva aderito alla definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società e dei soci che avevano presentato domanda di definizione agevolata e per i quali l'Agenzia aveva chiesto l'estinzione, ponendo le spese relative a tali posizioni a carico di chi le aveva anticipate. Quanto al socio rimasto in giudizio, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi: ha affermato che l'avviso era sufficientemente motivato mediante il richiamo al p.v.c. notificato, che il campione utilizzato per l'accertamento induttivo era stato ritenuto dal giudice di merito rappresentativo e omogeneo, e che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto; ha inoltre ribadito che, nell'accertamento analitico-induttivo, le percentuali di ricarico accertate in un anno possono costituire validi indizi per gli anni precedenti o successivi, salvo prova contraria del contribuente circa mutamenti del mercato o dell'attività. Non sono state poste spese nei confronti dell'Agenzia per la posizione del socio resistente, in mancanza di attività difensiva.
Norme richiamate
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e al controllo della tenuta dell'accertamento induttivo; la Corte non ne ravvisa violazione perché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il campione e gli indizi raccolti
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'avviso di accertamento è motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; il richiamo al p.v.c. notificato è sufficiente
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento analitico-induttivo e l'utilizzo di percentuali di ricarico come elementi indiziari, se fondate su campione rappresentativo e adeguato
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96
la definizione agevolata determina l'estinzione del giudizio per le posizioni che vi aderiscono, se non è presentata istanza di trattazione e non interviene diniego impugnato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per le posizioni estinte quando la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura è stata ritenuta infondata perché diretta in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura sull'autonomia dei periodi d'imposta è stata disattesa in quanto il dato annuale può essere utilizzato come indizio per altri periodi
Massime di principio
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando, tramite il richiamo a un processo verbale di constatazione ritualmente notificato o consegnato, consenta al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi efficacemente sul quantum e sull'an.
- Nell'accertamento analitico-induttivo, la percentuale di ricarico può essere ricostruita sulla base di un campione di merci, purché il campione sia rappresentativo, adeguato per qualità e quantità e non sia specificamente contestato in sede di verifica.
- Se il contribuente partecipa alle operazioni di verifica senza formulare contestazioni immediate sul campione o sui criteri di ricostruzione, tale condotta può valere come sostanziale accettazione delle operazioni e dei loro risultati.
- Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili o infondate in sede di legittimità, perché la ricostruzione dei fatti spetta al giudice di merito.
- In tema di imposte sui redditi, le percentuali di ricarico accertate per un determinato anno possono costituire validi indizi anche per anni precedenti o successivi; incombe sul contribuente dimostrare circostanze concrete che giustifichino percentuali diverse.
- La definizione agevolata della lite produce effetti solo per i soggetti che vi aderiscono con autonoma istanza quando gli avvisi di accertamento sono distinti e intestati a soggetti diversi, anche se collegati da un medesimo rapporto societario.
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