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Ordinanza

Ordinanza n. 4869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 02643/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202303684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva deciso sulla domanda di accertamento e condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo previsto dalla convenzione e sulla domanda di annullamento o disapplicazione di una delibera comunale.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La controversia riguarda l’indennizzo previsto dall’art. 19 della convenzione stipulata tra il Comune e la società concessionaria per un programma di edilizia residenziale. L’esistenza dell’obbligazione del Comune è stata ritenuta pacifica, in ragione della convenzione, del verbale della commissione tecnica nominata dalle parti e dell’atto comunale che ne aveva recepito le risultanze, oltre che della dichiarazione del Comune di non volersi sottrarre al pagamento. È invece contestata la misura dell’indennizzo, quantificato dalla commissione tecnica in euro 4.900.000,00. Il Comune sostiene che, per effetto di un vincolo ipotecario e del giudizio promosso dalla società cessionaria del credito per il recupero del residuo mutuo contratto dalla società concessionaria fallita, non debba essere corrisposto integralmente l’indennizzo alla curatela, al fine di evitare una duplicazione di pagamenti e un pregiudizio all’interesse pubblico. Dopo una precedente sospensione del giudizio, il Comune ha chiesto una nuova sospensione nelle more della definizione del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno, che aveva rigettato la domanda della società finanziaria nei confronti del Comune. La curatela si è opposta alla sospensione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione impropria del giudizio d’appello, senza decidere le questioni di rito, di merito e sulle spese. Ha ritenuto persistenti i presupposti già individuati nella precedente ordinanza: la causa civile relativa alla debenza e all’entità del residuo mutuo ipotecario costituisce un antecedente fondamentale e pregiudiziale per determinare il quantum dell’indennizzo dovuto alla curatela. La decisione civile può incidere sull’ammontare dell’obbligazione comunale e l’immediato pagamento dell’importo riconosciuto dal TAR potrebbe esporre il Comune a una duplicazione o maggiorazione di pagamento, con difficoltà di recupero delle somme già confluite nella massa della procedura concorsuale. La trattazione del merito dell’appello è stata rinviata a un’udienza successiva alla definizione delle questioni in sede civile; la fissazione dovrà essere richiesta dalla parte interessata ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 19 della convenzione rep. n. 26/2001

    Prevede l’indennizzo dovuto dal Comune in relazione alla vicenda concessoria; l’esistenza dell’obbligazione è considerata pacifica, mentre resta controversa la sua quantificazione.

  • art. 37 l. n. 865/1971

    È richiamato con riguardo al subentro del Comune nei rapporti obbligatori della concessionaria fallita, questione oggetto del giudizio civile.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione o riassunzione del giudizio sospeso e impone alla parte interessata di chiedere la fissazione della successiva udienza dopo la definizione della questione pregiudiziale.

  • artt. 1463 e seguenti c.c.

    Richiamati nella domanda subordinata della curatela per ottenere la ripetizione delle spese sostenute; la relativa domanda non è esaminata nell’ordinanza.

  • art. 2014 c.c.

    Richiamato nella domanda subordinata di indennizzo; la relativa applicabilità non è esaminata nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando la quantificazione di un’obbligazione patrimoniale dell’amministrazione dipende dall’accertamento, pendente davanti al giudice civile, dell’esistenza o dell’entità di un distinto rapporto obbligatorio, il giudice amministrativo può sospendere il giudizio in via impropria per acquisire la definizione della questione pregiudiziale.
  • La sospensione è giustificata quando la prosecuzione del giudizio e l’immediata condanna dell’amministrazione possono determinare una duplicazione o una maggiorazione di pagamento e rendere difficoltoso il recupero delle somme già corrisposte.
  • La sospensione per pregiudizialità civile può essere disposta anche in appello senza anticipare la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, che restano impregiudicate fino alla ripresa della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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