Ordinanza n. 11148/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento - della violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del TAR Lazio, Roma sez. III, passata in giudicato, resa a definizione del ricorso RG. n. -OMISSIS-; - in via subordinata, comunque, per l’annullamento della Delibera n. -OMISSIS- adottata dal Consiglio dell’ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti - nella seduta del -OMISSIS- e del relativo Allegato A), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e relativo Allegato A), oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti; il giudizio comprende anche una domanda di accertamento della violazione o elusione del giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda principale di accertamento della violazione e/o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR Lazio e, in via subordinata, domanda di annullamento di una delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e del relativo Allegato A). Il giudizio costituisce il segmento residuo di una controversia originariamente proposta anche in sede di ottemperanza. Con una precedente sentenza, il TAR ha respinto la domanda di ottemperanza e ha disposto la conversione del rito limitatamente ad alcune domande, fissando l'udienza di merito per il presente giudizio. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Poiché l'appello riguarda sia il rigetto della domanda di ottemperanza sia la delimitazione delle questioni devolute al TAR a seguito della conversione del rito, il suo esito può incidere direttamente sull'oggetto e sul perimetro delle domande ancora pendenti.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione dell'appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l'appello costituisca una controversia pregiudiziale, il cui esito è direttamente suscettibile di modificare l'assetto delle domande ancora sub iudice e l'ambito delle questioni da esaminare nel presente procedimento. La sospensione è stata disposta per ragioni di economia processuale e coerenza del sistema delle decisioni, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. Il processo dovrà essere riassunto, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dalla conoscenza legale della decisione che definirà l'appello.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Visto l'art. 79, co. 1, cod. proc. amm.
Consente la sospensione del giudizio amministrativo nei casi previsti dal codice di procedura civile; è stato applicato per sospendere il processo in attesa della definizione dell'appello pregiudiziale.
art. 295 c.p.c.
ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c.
È stato richiamato quale base della sospensione necessaria del processo quando la decisione di altra controversia può incidere direttamente sull'oggetto o sul perimetro del giudizio sospeso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudizio può essere sospeso quando pende un'altra controversia la cui definizione è direttamente suscettibile di incidere sull'oggetto o sul perimetro delle domande ancora sub iudice, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c.
- Quando una sentenza di primo grado ha definito una domanda di ottemperanza e ha disposto la conversione del rito per altre domande, l'appello contro tale sentenza può costituire causa di sospensione del giudizio residuo se il suo esito può modificare sia la decisione sull'ottemperanza sia la delimitazione delle questioni devolute al giudice a seguito della conversione.
- Disposta la sospensione del giudizio fino alla definizione di un appello pregiudiziale, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, entro tre mesi dalla conoscenza legale della decisione che definisce il giudizio pregiudiziale.
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