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Ordinanza

Ordinanza n. 1164/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: ordinanza di correzione della sentenza che aveva rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La pronuncia riguarda un’istanza di correzione di errore materiale proposta nell’ambito del ricorso n. 461 del 2023. La sentenza n. 1002/2026 aveva rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune di Scafati, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore dei difensori del Comune, i quali si erano dichiarati antistatari. I procuratori del Comune hanno quindi chiesto la correzione del dispositivo ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa attribuzione delle spese ai difensori antistatari costituisse un mero errore materiale della sentenza. Richiamando l’art. 86, comma 2, c.p.a. e l’orientamento secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali e non l’impugnazione ordinaria, il Collegio ha integrato il dispositivo della sentenza n. 1002/2026. Dopo la statuizione sulla condanna alle spese in favore del Comune è stata inserita la clausola di attribuzione delle spese agli avvocati costituiti, dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata alla Segreteria l’annotazione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente di procedere alla correzione degli errori materiali delle sentenze amministrative; il rimedio è applicabile anche per integrare l’omessa distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede l’effettuazione da parte della Segreteria delle annotazioni conseguenti alla correzione della sentenza.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Sono richiamati quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile all’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L’omessa attribuzione delle spese processuali ai difensori che si siano dichiarati antistatari, quando la sentenza abbia comunque pronunciato la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa, costituisce un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione, e non una domanda autonoma da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Il procedimento di correzione può integrare il dispositivo di una sentenza amministrativa con la clausola di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, senza modificare la decisione sostanziale sulla soccombenza né l’importo delle spese liquidate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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