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Ordinanza

Ordinanza n. 1331/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso difensivo a documenti contenenti dati personali della figlia minore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 febbraio 2026 con cui il Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Cadoneghe ha respinto l'istanza di accesso difensivo presentata il 15 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento del diniego, l'accertamento del diritto di accesso mediante rilascio di copie della documentazione richiesta, l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. e la condanna dell'amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'istanza riguarda documenti contenenti dati personali della figlia minore. Nel procedimento risultava già accertato dal Tribunale ordinario di Padova un grave conflitto tra i genitori, con pregiudizio per la minore e conseguente nomina di un curatore speciale; successivamente, la minore era stata affidata ai Servizi sociali per le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse, con attribuzione di poteri esecutivi al curatore in caso di dissenso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di accesso né il diritto della ricorrente all'esibizione dei documenti. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti del curatore speciale della minore, quale soggetto rappresentativo degli interessi della minore e potenziale controinteressata rispetto all'accesso a documenti contenenti suoi dati personali. Ha quindi ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e l'ordinanza al curatore speciale entro quindici giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento e di depositare la prova della notifica entro i cinque giorni successivi. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    È la disposizione invocata dalla ricorrente per fondare l'accesso difensivo; il TAR non ne ha ancora valutato nel merito l'applicazione.

  • art. 116 c.p.a.

    ex art. 116 cod. proc. amm.

    È indicato quale fondamento della domanda di ordine giudiziale di esibizione dei documenti; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

  • art. 473-bis.8 c.p.c.

    È la norma in base alla quale il Tribunale ordinario ha nominato il curatore speciale della minore in presenza del conflitto tra i genitori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme alla normativa europea in materia di dati personali, dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio avente a oggetto l'accesso a documenti contenenti dati personali di una persona minore, il giudice deve assicurare la partecipazione al processo del soggetto che, in base a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, esercita la rappresentanza speciale o la tutela degli interessi della minore, quando tale soggetto può assumere la posizione di controinteressato.
  • La presenza di un curatore speciale nominato per fronteggiare il conflitto tra i genitori rende necessaria la verifica della sua partecipazione al giudizio di accesso riguardante documenti relativi alla minore, prima della decisione sulla domanda di esibizione.
  • Quando il contraddittorio non è integro perché non è stato evocato il rappresentante speciale della persona cui si riferiscono i dati richiesti, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio e rinviare la trattazione senza decidere il merito della domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

Testo integrale

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