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Ordinanza

Ordinanza n. 1415/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli d.ssa Baici, n. 92/25 pubblicata in data 25/02/2025, notificata in data 25/02/2025 non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per il sig. NARDIELLO MASSIMO per l'anno scolastico 2024/2025 per Euro 500,00 e per la sig.ra PETRASSI KATIA per l'anno scolastico 2024/2025 per Euro 500,00 e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.

Giustizia amministrativa202600351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 92/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuo di 500 euro tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 92/2025, non appellata e passata in giudicato, che avrebbe accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025, con conseguente condanna dell'amministrazione a provvedere. L'amministrazione ha dichiarato che la materia del contendere sarebbe cessata, producendo documentazione relativa a pagamenti asseritamente effettuati già dall'agosto 2025. I ricorrenti non hanno preso posizione sulla documentazione e hanno dichiarato soltanto di non accettare il contraddittorio. Il Collegio ha rilevato che il pagamento riferito a una delle ricorrenti appare anteriore alla sentenza ottemperanda e quindi non sembra riferibile al credito riconosciuto da tale sentenza. Quanto all'altro ricorrente, il pagamento appare cronologicamente compatibile con l'esecuzione della sentenza, ma il documento amministrativo indica come titolo una sentenza n. 92/2024, mentre la sentenza da eseguire è la n. 92/2025.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati per verificare se i ricorrenti abbiano effettivamente ricevuto i pagamenti dovuti in esecuzione della sentenza n. 92/2025 e in quale data. Il Collegio ha precisato che, se i pagamenti fossero effettivamente intervenuti prima della proposizione del ricorso, il giudizio sarebbe inammissibile per cessazione della materia del contendere già anteriormente al deposito del ricorso. Tuttavia, la documentazione prodotta non consente di stabilire con certezza né la riferibilità del pagamento a una delle ricorrenti alla sentenza ottemperanda né, per l'altro ricorrente, la corrispondenza tra il pagamento e la sentenza n. 92/2025, poiché è indicata una sentenza n. 92/2024. Sono stati ordinati alle parti chiarimenti documentati entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ed è stata fissata una nuova camera di consiglio per il 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La sentenza civile posta in esecuzione avrebbe riconosciuto ai ricorrenti il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce l'avvenuta esecuzione del giudicato ma la documentazione non consente di stabilire con certezza la riferibilità dei pagamenti al titolo giudiziale da eseguire, il giudice può ordinare alle parti il deposito di chiarimenti documentati prima di definire il giudizio.
  • Se l'obbligazione risultante dal giudicato è stata integralmente adempiuta prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, la domanda è inammissibile, poiché la materia del contendere era già cessata anteriormente al deposito del ricorso.
  • La verifica dell'adempimento del giudicato richiede la corrispondenza tra il pagamento dedotto dall'amministrazione e lo specifico provvedimento giudiziale posto in esecuzione, non essendo sufficiente la mera compatibilità cronologica del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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