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Ordinanza

Ordinanza n. 3402/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del decreto del Dirigente del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale per l’Ippica - DIPP IV,-OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- comunicato in pari data con cui è stata disposta la (conferma della) revoca dell’autorizzazione a far correre cavalli di proprietà concessa alla ricorrente; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202606144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di conferma della revoca dell'autorizzazione a far correre cavalli di proprietà

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata confermata la revoca dell'autorizzazione a far correre cavalli di proprietà, chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Il ricorso contestava la legittimità della revoca, adottata in relazione alla perdita dei requisiti soggettivi di affidabilità conseguente a una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa, tra l'altro, ai reati di maltrattamento di animali e falso in pubblici registri. Il provvedimento era stato emanato in esecuzione di una precedente sentenza della medesima Sezione. La ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, l'insussistenza dei presupposti per la revoca e l'illegittimità della valutazione amministrativa dei fatti posti a fondamento della perdita dell'autorizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che il nuovo provvedimento amministrativo avesse adeguatamente motivato le ragioni della revoca, procedendo a un'autonoma valutazione dei fatti indicati nella sentenza di applicazione della pena emessa dal G.I.P. del Tribunale di Perugia. L'Amministrazione ha giustificato la revoca con la sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi di affidabilità della titolare dell'autorizzazione; tale valutazione, qualificata come discrezionale, è stata ritenuta coerente con i regolamenti del Trotto e del Galoppo, che vietano il maltrattamento dei cavalli e consentono di negare il rinnovo dell'autorizzazione in presenza di precedenti penali. Non sono state ravvisate ragioni per concedere la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata esaminata e respinta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 444 c.p.p.

    Rileva quale riferimento alla sentenza di applicazione della pena utilizzata dall'Amministrazione per valutare i fatti riguardanti il maltrattamento di animali e il falso in pubblici registri.

  • Regolamento del Trotto

    È richiamato quale fonte del divieto di maltrattamento dei cavalli e dei presupposti regolamentari rilevanti per la valutazione dell'affidabilità.

  • Regolamento del Galoppo

    È richiamato quale fonte della possibilità di negare il rinnovo dell'autorizzazione in presenza di precedenti penali e quale parametro di coerenza della revoca.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca può essere negata quando, alla sommaria delibazione propria della fase, l'atto risulti adeguatamente motivato e non emergano sufficienti profili di fumus boni iuris.
  • L'amministrazione può fondare la revoca o il mancato rinnovo di un'autorizzazione connessa all'affidabilità dell'operatore su un'autonoma valutazione di fatti risultanti da una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., senza limitarsi a recepire automaticamente il contenuto della pronuncia giudiziaria.
  • La sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi di affidabilità può giustificare la revoca di un'autorizzazione quando la valutazione amministrativa sia coerente con le disposizioni regolamentari che vietano le condotte lesive degli animali e consentono di negare il rinnovo in presenza di precedenti penali.
  • La valutazione amministrativa dell'affidabilità del titolare di un'autorizzazione costituisce esercizio di discrezionalità, sindacabile nei limiti propri del giudizio amministrativo e, in sede cautelare, soltanto ove emergano profili sufficienti di illegittimità prima facie.

Come è indicizzato

MaterieAffiliazione, tesseramento e ammissione ai campionati
RamiSport
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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