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Ordinanza

Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2025.14509, del 21/01/2025 Prot. Uscita N.0004434 del 22/01/2025, notificato da AGEA in data 22/01/2025 a mezzo p.e.c. all’Az. Cascina Pioltino Società Agricola avente ad oggetto “Regime quote latte –Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1,2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n°69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103 (di seguito anche L. 103/23)”, con tutti i suoi allegati;

Giustizia amministrativa202605941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato nell'ambito del regime delle quote latte

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui AGEA ha disposto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell'art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni sottoposte al giudice.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, in ragione della complessità delle questioni dedotte, la domanda cautelare non potesse essere adeguatamente delibata senza una più approfondita trattazione nel merito. Ha quindi disposto la fissazione della causa per la trattazione alla pubblica udienza del 25 novembre 2026, riservando ogni ulteriore decisione, sia in rito sia nel merito. Non risulta concessa né negata una misura cautelare sostanziale sul provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione della domanda cautelare, senza che l'ordinanza ne espliciti ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    La norma è indicata nel provvedimento impugnato quale fondamento del ricalcolo del prelievo supplementare nel regime delle quote latte; l'ordinanza non ne definisce la portata interpretativa.

Massime di principio

  • Quando la complessità delle questioni dedotte impedisce una delibazione cautelare adeguata, il giudice amministrativo può rinviare la valutazione della domanda alla trattazione nel merito, fissando sollecitamente l'udienza pubblica e riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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