Ordinanza n. 3403/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2025.14509, del 21/01/2025 Prot. Uscita N.0004434 del 22/01/2025, notificato da AGEA in data 22/01/2025 a mezzo p.e.c. all’Az. Cascina Pioltino Società Agricola avente ad oggetto “Regime quote latte –Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell’art. 10-bis, commi 1,2 e 3 del Decreto Legge 13 giugno 2023, n°69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103 (di seguito anche L. 103/23)”, con tutti i suoi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato nell'ambito del regime delle quote latte
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui AGEA ha disposto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell'art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni sottoposte al giudice.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, in ragione della complessità delle questioni dedotte, la domanda cautelare non potesse essere adeguatamente delibata senza una più approfondita trattazione nel merito. Ha quindi disposto la fissazione della causa per la trattazione alla pubblica udienza del 25 novembre 2026, riservando ogni ulteriore decisione, sia in rito sia nel merito. Non risulta concessa né negata una misura cautelare sostanziale sul provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione della domanda cautelare, senza che l'ordinanza ne espliciti ulteriormente l'interpretazione.
art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
La norma è indicata nel provvedimento impugnato quale fondamento del ricalcolo del prelievo supplementare nel regime delle quote latte; l'ordinanza non ne definisce la portata interpretativa.
Massime di principio
- Quando la complessità delle questioni dedotte impedisce una delibazione cautelare adeguata, il giudice amministrativo può rinviare la valutazione della domanda alla trattazione nel merito, fissando sollecitamente l'udienza pubblica e riservando ogni ulteriore decisione in rito e nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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