Cassazione Civile, Ordinanza n. 10683/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare pendente davanti al tribunale competente, nella quale era stata ammessa al passivo come creditore chirografario per euro 3.652,35. Il giudice monocratico aveva riconosciuto un indennizzo di euro 3.200, calcolato in euro 400 per ciascuno degli otto anni di ritardo irragionevole, oltre interessi legali. La Corte d'appello, investita dell'opposizione proposta dalla società, ha rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto due censure: primo, violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ragionevole una durata di sette anni della procedura fallimentare, richiamando in modo incongruo la complessità della procedura e decisioni riferite al regime anteriore alla novella del 2012; secondo, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, per avere negato la possibilità di estendere la domanda di equa riparazione anche al periodo successivo alla proposizione del ricorso originario, nonostante la procedura presupposta fosse ancora pendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito riconoscendo alla ricorrente l'equa riparazione nella misura di euro 3.652,35, corrispondente alla somma per la quale la stessa era stata ammessa allo stato passivo. Ha inoltre posto le spese di tutte le fasi a carico del Ministero della giustizia, confermando quelle della fase monitoria e liquidando quelle del giudizio di opposizione e di cassazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni
il termine di sei anni per la ragionevole durata della procedura concorsuale è predeterminato dal legislatore e non è oggetto di autonoma valutazione discrezionale; il giudice può però considerare i parametri del comma 2 per misurare la durata effettivamente irragionevole imputabile allo Stato, purché ne dia adeguata motivazione
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
i criteri di complessità del caso, oggetto del procedimento e comportamento delle parti, del giudice e di ogni altro soggetto durante il processo devono essere considerati nella valutazione della durata irragionevole effettivamente imputabile allo Stato
l'opposizione al decreto monocratico non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento avente ad oggetto la medesima pretesa
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro sovranazionale della ragionevole durata del processo
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato tra i parametri evocati dalla ricorrente, senza specifica autonoma ratio decisoria
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del giusto processo e della ragionevole durata
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro di conformità della disciplina interna agli obblighi internazionali
richiamato in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sulla domanda di estensione al periodo successivo
richiamato in relazione alla pretesa erronea valutazione del contenuto delle allegazioni e delle prove
è la norma che disciplina il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura concorsuale, il termine ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 in sei anni costituisce un parametro legale predeterminato; il giudice non può sostituirvi una valutazione discrezionale astratta, ma deve misurare e motivare la durata effettivamente eccedente.
- La complessità della procedura concorsuale e gli altri criteri indicati dall'art. 2, comma 2, L. n. 89/2001 possono incidere sulla quantificazione della durata irragionevole imputabile allo Stato, ma solo se il giudice li esamina e li esplicita in motivazione; un richiamo generico alla complessità non è sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.
- Nel giudizio di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la fase oppositiva non è un autonomo processo di impugnazione, ma la prosecuzione del medesimo procedimento in contraddittorio pieno; pertanto è ammissibile l'integrazione della domanda originaria con la richiesta di indennizzo anche per il periodo successivo alla proposizione del ricorso, trattandosi della stessa violazione della ragionevole durata.
- Quando la procedura presupposta è ancora pendente alla decisione, l'equa riparazione può essere estesa al periodo maturato sino alla definizione del giudizio sull'opposizione, senza che ciò integri mutatio libelli, purché la richiesta risulti specificamente allegata nel corso del procedimento.
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