Cassazione Penale, Ordinanza n. 05331/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma; il ricorso è stato respinto in rito per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per una fattispecie in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che la difesa ha contestato, con un primo motivo, la qualificazione della condotta come non destinata all'uso esclusivamente personale e per finalità terapeutiche della sostanza rinvenuta, sostenendo in sostanza che mancassero gli elementi per escludere tale destinazione. Con un ulteriore motivo ha lamentato l'esclusione dell'ipotesi lieve, deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare la gravità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché la decisione di merito non si era fondata su fonti confidenziali, ma sul dato quantitativo della sostanza; ha inoltre osservato che non ricorrevano i più stringenti parametri elaborati dalle Sezioni Unite per escludere la punibilità della coltivazione. Il motivo sull'ipotesi lieve è stato considerato manifestamente infondato, perché la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato sulla particolare offensività del fatto.
Norme richiamate
La fattispecie concreta riguarda una coltivazione/detenzione di sostanza stupefacente; la Corte richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza per escludere la punibilità della coltivazione quando ricorrano parametri particolarmente stringenti.
Il testo non cita espressamente la norma, ma il riferimento all'"ipotesi lieve" e alla particolare offensività del fatto mostra che la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per un trattamento di minor disvalore o non punibilità.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278624
Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la punibilità della coltivazione di stupefacenti può essere esclusa solo in presenza di più stringenti parametri, non ravvisati nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e assume criticità non riferite alla concreta motivazione adottata dal giudice di merito.
- In materia di stupefacenti, la esclusione della punibilità della coltivazione è possibile soltanto in presenza di parametri particolarmente rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; se tali parametri non emergono dagli atti, il ricorso che li invoca è infondato.
- La valutazione sulla 'ipotesi lieve' deve essere ancorata a una motivazione che tenga conto della concreta offensività del fatto; se la corte territoriale ha spiegato in modo adeguato perché la condotta è connotata da particolare offensività, il vizio di legittimità non sussiste.
- Quando la decisione di merito fonda l'esclusione dell'uso personale o terapeutico sul dato quantitativo della sostanza, non è sufficiente in cassazione contestare genericamente il richiamo a fonti informative diverse, se esse non costituiscono il reale fondamento della motivazione.
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