Parere n. 725/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’annullamento: a) del provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per le patologie sofferte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale n. 2131 del 2 maggio 2023, recante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per patologie sofferte dal dante causa.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il diniego ministeriale deducendo: la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. La controversia riguarda, in particolare, la completezza dell’istruttoria svolta sulla possibile incidenza causale delle modalità di servizio prestato presso un deposito militare e dell’esposizione a sostanze nocive sulle patologie diagnosticate, nonché sulle misure preventive adottate dall’amministrazione, inclusa la prescrizione di una dieta epatica.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione e ha sospeso l’adozione del parere, senza pronunciarsi sulle questioni in rito e nel merito. Ha richiesto al Ministero della difesa una relazione integrativa, da trasmettere entro 60 giorni, che chiarisca analiticamente: se siano stati sottoposti alla Commissione medica ospedaliera e al Comitato di verifica tutti gli elementi relativi al servizio prestato presso il deposito; le ragioni dell’esclusione di ogni nesso tra le patologie e l’esposizione a sostanze nocive; le misure adottate per prevenire l’insorgenza o l’aggravamento delle patologie, compresa la dieta epatica prescritta negli anni 2008/2009. La relazione dovrà essere previamente trasmessa ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni o controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, la Sezione potrà decidere sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. Il ricorso è stato rinviato a una successiva adunanza.
Osservazioni
Istruttoria sul servizio prestato presso il deposito
Il Ministero deve chiarire se alla Commissione medica ospedaliera e al Comitato di verifica siano stati trasmessi tutti gli elementi utili relativi al periodo di servizio prestato dall’interessato presso il deposito, ai fini della valutazione dell’eventuale incidenza causale sulle patologie.
Esposizione a sostanze nocive
La relazione integrativa deve indicare le ragioni per le quali l’Amministrazione ha escluso ogni nesso causale tra l’esposizione alle sostanze nocive presenti nel luogo di servizio e le patologie lamentate.
Misure di prevenzione e dieta epatica
Il Ministero deve illustrare le misure predisposte per prevenire l’insorgenza o l’aggravamento delle patologie, inclusa la dieta epatica che sarebbe stata prescritta dall’infermeria speciale negli anni 2008/2009.
Contraddittorio sulle integrazioni istruttorie
La relazione ministeriale dovrà essere trasmessa previamente ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario costituisce il procedimento nel cui ambito il Consiglio di Stato deve rendere il parere; nel caso concreto l’adozione del parere è stata sospesa per esigenze istruttorie.
È richiamato quale parametro della censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la Sezione non ha ancora deciso la questione.
art. 7, comma 1, d.P.R. 461/2001
È richiamato quale parametro della censura concernente il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; la Sezione non ha ancora deciso la questione.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
Disciplina il procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell’equo indennizzo.
art. 6 CEDU
le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario
In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che aderisce all’indirizzo della Corte EDU nel caso Mediani c. Italia, le garanzie convenzionali, tra cui quella della ragionevole durata, si applicano anche al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento GDPR, la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, quale fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla possibile incidenza delle condizioni concrete di servizio sull’insorgenza o sull’aggravamento di patologie, l’Amministrazione deve assicurare che gli organi medico-legali e il Comitato competente dispongano di tutti gli elementi fattuali pertinenti relativi alle mansioni, ai luoghi di servizio e alle esposizioni rilevanti.
- L’esclusione del nesso causale tra condizioni di servizio ed infermità deve essere sorretta da una motivazione istruttoria che dia conto specificamente delle ragioni per cui le esposizioni o le condizioni ambientali dedotte non risultano causalmente rilevanti.
- L’istruttoria sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve considerare anche le misure concretamente adottate dall’Amministrazione per prevenire l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ove tali misure siano pertinenti alla valutazione del rapporto causale.
- Prima della definizione del ricorso straordinario sulla base di una relazione integrativa, questa deve essere trasmessa al ricorrente, consentendogli di formulare osservazioni e controdeduzioni entro un termine assegnato.
- La sospensione del parere per integrazione istruttoria non comporta alcuna decisione sulle questioni di rito o di merito, che restano impregiudicate; in caso di ingiustificato mancato adempimento, il Collegio può procedere sulla base della documentazione già acquisita.
Diniego di causa di servizio ed equo indennizzo
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dagli eredi di un primo luogotenente contro il Ministero della difesa, per l’annullamento del decreto ministeriale n. 2131 del 2 maggio 2023, con il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
Premesse fattuali
L’interessato aveva presentato la domanda il 12 ottobre 2020. La Commissione medica ospedaliera, con verbale del 28 settembre 2022, aveva diagnosticato una cirrosi epatica con scompenso ascitico e sindrome epato-renale, ascrivendola alla prima categoria della Tabella A; esiti non esimenti di polipectomia del sigma, non ascrivibili a categoria; gastrite con esofagite di grado A, ascrivibile alla Tabella B; e sospetta gammopatia monoclonale in beta-2, non ascrivibile a categoria.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 25 gennaio 2023, aveva ritenuto le infermità non dipendenti da fatti di servizio. Il Ministero aveva quindi adottato il diniego impugnato, ritenendo mancanti i presupposti di legge per l’equo indennizzo.
Motivi del ricorso
I ricorrenti hanno dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto;
- la violazione dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001;
- l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Il Ministero della difesa ha sostenuto la legittimità del provvedimento e l’infondatezza del ricorso.
Valutazione istruttoria della Sezione
La Sezione ha ritenuto che il ricorso non fosse ancora maturo per la decisione. Pur prendendo atto della posizione ministeriale secondo cui le modalità del servizio rientravano nelle ordinarie mansioni proprie del ruolo ricoperto, ha giudicato necessario acquisire ulteriori chiarimenti.
In particolare, il Ministero dovrà precisare:
- se alla Commissione medica ospedaliera e al Comitato di verifica siano stati trasmessi tutti gli elementi relativi al periodo di servizio presso il deposito, utili a valutare l’eventuale incidenza causale sulle patologie;
- per quali ragioni sia stato escluso ogni nesso tra le patologie e l’esposizione alle sostanze nocive presenti;
- quali misure siano state predisposte per prevenire l’insorgenza o l’aggravamento delle patologie, compresa la dieta epatica che sarebbe stata prescritta dall’infermeria speciale negli anni 2008/2009.
La richiesta istruttoria evidenzia che la valutazione medico-legale non può prescindere dall’esame delle concrete condizioni ambientali e operative del servizio e delle misure preventive adottate.
Contraddittorio e termini
La relazione integrativa dovrà pervenire entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, dovrà essere inviata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per formulare osservazioni o controdeduzioni.
La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato inadempimento, potrà rendere il parere sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
Ragionevole durata e oscuramento dei dati
Il parere richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, secondo cui le garanzie previste dall’art. 6 CEDU, inclusa quella relativa alla ragionevole durata, si applicano anche al ricorso straordinario.
Per ragioni di tutela dei diritti e della dignità degli interessati, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare i ricorrenti e i terzi citati.
Esito
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione.
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