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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34451/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, già condannato con sentenze della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 20 giugno 2018 e della Corte di appello di Lecce del 1° febbraio 2021 per riciclaggio, estorsione e furto, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brindisi il riconoscimento della continuazione ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p. Dopo che la Cassazione aveva annullato una precedente ordinanza favorevole, chiedendo una motivazione specifica sull’esistenza di un programma criminoso unitario tra reati ritenuti assai disomogenei, il giudice del rinvio aveva rigettato l’istanza, rilevando l’assenza di una comune matrice ideativa. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione per omesso esame della coincidenza delle vittime, appartenenti allo stesso nucleo familiare, della stretta sequenza temporale dei fatti e della loro collocazione nel medesimo contesto territoriale; ha inoltre dedotto l’illogicità del mancato riconoscimento di una pianificazione tra il furto dell’autovettura e il successivo riciclaggio, realizzato apponendo alla stessa la targa intestata alla moglie. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che non fosse stato adeguatamente considerato il complesso degli indici sintomatici della continuazione e che fosse stata affermata apoditticamente la distinzione tra proclività a delinquere e disegno criminoso unitario. I fatti sottoposti al giudice dell’esecuzione comprendevano il riciclaggio di una Fiat Panda rubata il 18 ottobre 2011, mediante sostituzione della targa, e un’estorsione in concorso, commessa pretendendo mille euro per la restituzione di un furgone; la contestazione comprendeva inoltre un furto e i fatti si collocavano tra ottobre e novembre 2011 nel territorio di Manduria e dintorni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione avesse motivato in modo adeguato il rigetto della continuazione, descrivendo i fatti come disomogenei nelle modalità esecutive e nel contesto ideativo e riconducendoli ad autonome determinazioni criminose. Le censure sono state giudicate generiche perché non si confrontavano criticamente con la ratio della precedente sentenza rescindente, secondo cui la contiguità temporale e l’identità della natura dei reati o dei beni coinvolti, da sole, non dimostrano un progetto criminoso unitario, potendo riflettere una mera proclività a delinquere. Inoltre, le doglianze investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, non sindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione adeguata e priva di vizi logici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    l'esistenza di un medesimo disegno criminoso postula la dimostrazione di un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che può essere desunto da alcuni elementi indizianti (non necessariamente tutti), quali: l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti.

    La continuazione richiede un programma criminoso unitario, previamente ideato e voluto; la sua esistenza può essere inferita da una pluralità di indici, non necessariamente tutti presenti, ma la mera presenza di singoli indici non basta quando i reati risultino frutto di determinazioni estemporanee.

  • art. 671 c.p.p.

    il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dell'esistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea

    Anche in fase esecutiva il giudice deve verificare concretamente gli indici della continuazione e accertare che, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; la contiguità spazio-temporale o altri singoli elementi non sono sufficienti se le condotte derivano da decisioni estemporanee.

Massime di principio

  • La continuazione presuppone un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, che al momento del primo reato comprenda almeno nelle linee essenziali i successivi episodi; non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere.
  • La contiguità temporale, l’identità della natura dei reati o del bene coinvolto non dimostrano, considerate isolatamente, l’unicità del disegno criminoso: possono essere espressione di mera proclività a delinquere.
  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica approfondita di concreti indici, quali unità del contesto e della spinta criminosa, brevità dell’intervallo temporale, omogeneità dei reati, analogia delle modalità esecutive e compartecipazione stabile dei medesimi soggetti; tali elementi vanno valutati nel loro complesso.
  • L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici o travisamenti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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