Cassazione Penale, Ordinanza n. 29069/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. La sentenza impugnata, che aveva già rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in parziale riforma in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che gli aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione congrua, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la lieve entità valorizzando il quantitativo di ketamina rinvenuto, il numero delle dosi ricavabili (170), l'elevato principio attivo della sostanza (86,3%), nonché le modalità dell'azione, poiché l'imputato era stato colto mentre deteneva ketamina e cedeva una dose di ecstasy, circostanze indicative di una più ampia capacità diffusiva della condotta.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice base per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; nel caso concreto è stata confermata la qualificazione nel comma 1, non essendo stata riconosciuta l'ipotesi di lieve entità.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi di lieve entità richiede la valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, oltre che di quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della riqualificazione per la maggiore offensività desunta da quantità, principio attivo e numero di dosi ricavabili.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della qualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve considerare in modo complessivo tutti gli indicatori normativi: mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità e qualità della sostanza.
- La valutazione della lieve entità non può arrestarsi al solo dato ponderale della sostanza, potendo il grado di offensività emergere anche dal principio attivo e dal numero di dosi ricavabili, idonei a misurare l'effettiva diffusività della condotta sul mercato illecito.
- La detenzione contemporanea di più sostanze, unitamente alla cessione di una dose al momento del controllo, può costituire indice di una maggiore gravità del fatto e ostare al riconoscimento della fattispecie attenuata.
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