Cassazione Penale, Ordinanza n. 23665/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in ipotesi aggravata. I motivi dedotti sono due: da un lato, l'erronea applicazione della legge penale; dall'altro, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La Corte rileva che tali censure ripropongono questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito e che il ricorso mira sostanzialmente a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità. Viene inoltre richiamato che l'incensuratezza, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche; nel caso concreto i giudici di merito avevano valorizzato la gravità dei fatti, desunta dai quantitativi di stupefacente detenuti e dall'elevato principio attivo, indici di un'attività non occasionale e di un inserimento stabile in circuiti di commercializzazione della droga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato l'efficacia della sentenza di condanna già resa in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che le doglianze rivolte esclusivamente contro la valutazione di merito sulle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena non sono scrutinabili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata per la detenzione di stupefacente ai fini di spaccio; la condanna di merito è stata confermata in cassazione
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
aggravante contestata in relazione al reato di stupefacenti
l'incensuratezza non è sufficiente, da sola, a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche
i criteri di commisurazione della pena sono affidati alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se adeguatamente motivati
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- La valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- L'incensuratezza dell'imputato, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche, occorrendo ulteriori elementi positivi apprezzabili ai fini del giudizio di meritevolezza.
- La gravità del fatto può essere desunta, nei reati in materia di stupefacenti, anche dai quantitativi detenuti e dall'elevato principio attivo, quali indici sintomatici di un'attività non occasionale e di inserimento in circuiti di spaccio.
- Quando il ricorso investe esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la motivazione del giudice di merito è coerente, il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
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