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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41297/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con aggravamento per l'ingente quantità e la recidiva. I motivi dedotti erano quattro: (1) omessa motivazione sul mancato rinvenimento agli atti della consulenza tossicologica; (2) illogicità della motivazione sulla responsabilità, contestando l'attribuzione della sostanza all'imputato e la finalità di spaccio; (3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente sul dato probatorio, valorizzando il rinvenimento della sostanza da parte degli agenti e la presenza di soggetti in attesa dell'arrivo del ricorrente per procurarsi marijuana; quanto alla pena e alle attenuanti, ha osservato che non vi era un diritto automatico alle attenuanti generiche e che la censura sulla sanzione non era supportata da puntuali rilievi contro la motivazione di appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309

    fattispecie incriminatrice per detenzione/cessione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità, nella specie ritenuta integrata e aggravata da ingente quantità e recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso generici o meramente assertivi che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione della prova compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando risulti logicamente argomentata, completa e ancorata a dati probatori non manifestamente illogici.
  • Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente all'imputato, ma richiedono l'emersione di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio devono indicare in modo puntuale le ragioni dell'asserita illogicità o sproporzione della motivazione della sentenza impugnata; in difetto, sono inammissibili.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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