Ordinanza n. 173/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del Provvedimento finale del 21 gennaio 2026 (prot. com.le n. 5439 del 22 gennaio 2026), con il quale il Comune di Bisceglie ha rilasciato, alla società Trani Scavi s.r.l., la proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva; della Determinazione dirigenziale n. 60 del 23 gennaio 2026 del Comune di Bisceglie; della Relazione di proposta (prot. com.le n. 5439 del 22 gennaio 2026).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, unitamente alla determinazione dirigenziale e alla relazione di proposta
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Puglia ha impugnato il provvedimento comunale del 21 gennaio 2026, la determinazione dirigenziale n. 60 del 23 gennaio 2026 e la relazione di proposta, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda il rilascio, da parte del Comune di Bisceglie alla società titolare della cava, della proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e alcune varianti contestate. La Regione ha sollevato questioni relative al riparto di competenze tra Regione e Comune in materia di attività estrattive ai sensi della legge regionale pugliese n. 22 del 2019, nonché alla portata del parere tecnico regionale di compatibilità con il PRAE e con le Norme tecniche di coltivazione e recupero. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, prospettando l’esigenza di sospendere l’attività per prevenire pregiudizi ambientali, paesaggistici e alla sicurezza del territorio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni sul riparto di competenze tra Regione e Comune e sulla portata del parere tecnico regionale presentino profili di complessità, non suscettibili di definizione nella fase cautelare e meritevoli di approfondimento nel giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la gravità e irreparabilità del pregiudizio: il perimetro della cava coincide con quello già definito dall’autorizzazione originaria; l’attività in regime di proroga era già in corso; le varianti operano all’interno del medesimo quadro autorizzatorio e non determinano un’alterazione qualitativa dell’intervento idonea a configurare un pericolo concreto e attuale per ambiente, paesaggio o sicurezza. Nel bilanciamento cautelare è quindi prevalsa l’esigenza di non paralizzare un’attività economica già legittimamente avviata e proseguita sulla base di titoli efficaci. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La legge regionale è richiamata quale disciplina del riparto di competenze tra Regione e Comune in materia di attività estrattive; la portata delle relative attribuzioni e del parere tecnico regionale è stata ritenuta questione complessa da approfondire nel merito.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, le questioni complesse relative al riparto di competenze amministrative e alla portata di pareri tecnici possono essere rinviate all’approfondimento del merito quando non siano immediatamente risolvibili sulla base degli atti disponibili.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’attività contestata si svolga entro il perimetro già autorizzato, sia già in corso da tempo e le varianti non producano un’alterazione qualitativa dell’intervento né un pericolo concreto e attuale per ambiente, paesaggio o sicurezza.
- Nel bilanciamento cautelare, l’esigenza di non paralizzare un’attività economica già avviata sulla base di titoli abilitativi efficaci può prevalere sulla richiesta di sospensione quando il pregiudizio prospettato sia meramente eventuale o non presenti carattere di gravità e irreparabilità.
- La sospensione cautelare non è giustificata dalla mera prospettazione di un possibile impatto ambientale se, in concreto, l’estensione dell’intervento resta invariata e non emerge un rischio nuovo, concreto e attuale.
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